Archivio dei Comunicati dell'URP

04/02/2020 - Registro stampa L. n° 47/1948 - Stampa on line - Novità Legge n°198/2016

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198   [art 3 comma 4 lett. c) a decorrere  dal  1° gennaio 2017:


  • gli editori di quotidiani on line sono sempre  tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

  • per i periodici on line   [alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/201convertito in legge n. 103/2012] sono obbligate solo all'iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge n°47/1948, esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica  che:
    1 . conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati)
    ovvero
    2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.


la Legge 198 2016 [art. 3 comma 4 lett. c) contiene anche la definizione di "quotidiano on line" : tale si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso   una   cancelleria   di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una   mera   trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una   frequenza   di   aggiornamento   almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

 Vedi  anche Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni)

Documenti di utilità
Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici

Con decreto del 18 ottobre 2023, il Ministero della Giustizia ha adottato il nuovo codice di comportamento per i suoi dipendenti.
Le nuove regole di seguito allegate saranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Come contattare l'URP: indirizzi, email e numeri di telefono.

Scarica il Volatino

Si consiglia di contattare preventivamente la Cancelleria competente:
i numeri di telefono sono reperibili nelle pagine relative ai singoli uffici e nelle schede dell'"area come fare per".

Bandi, domande e calendario esami avvocato


Calendario
Giudiziario
Corte di Appello
di Genova
Tribunale di Genova

Si avvisa la spett.le utenza che a decorrere dal 01.01.2023 non occorre più prendere appuntamento essendo stato ripristinato l'accesso diretto presso gli uffici con orario dal lunedì al venerdì dalle h.8.30 alle h.12.30

Orario di apertura
al pubblico dell'URP

Dal lunedì al venerdì: 8:20 - 12:30

In caso di particolari esigenze è possibile prendere appuntamento contattando l'ufficio telefonicamente

o inviando email a urp.ca.genova@giustizia.it

 

L'URP di Genova si trova nel PALAZZO DI GIUSTIZIA, piazza Portoria 1, piano terra entrando a destra

In questa sezione si trovano i moduli in uso presso le cancellerie, utili al cittadino ed ai professionisti.

Amministrazione
di Sostegno

Portale dei Servizi Telematici 
Portale dei Fallimenti 
di Genova 
Portale delle vendite giudiziarie