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equa riparazione processi lunghi - Ricorsi Legge Pinto
DOVE

 A Genova per il deposito: Corte Appello- Volontaria Giurisdizione – piano 12° stanza 45

Orario: lunedì - venerdì ore 9,00 - 12,00

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al  Presidente della Corte d' Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.   (novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016   con effetto dal 1° gennaio 2016).

I decreti presidenziali sono  raccolti presso la Sezione Volontaria Giurisdizione –  piano 12° stanza 45

COS'E'

E’ una procedura che prevede la possibilità di chiedere un’equa riparazione a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo, ossia per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con Legge n. 848 del 4/8/55. Art. 6, paragrafo 1

A  decorrere dal 31.10.2016, per poter attivare la procedura, sarà necessario aver esperito i rimedi  preventivi previsti dall' art. 1-ter della legge n. 89/2001 (nuovo art. 6 co. 2-bis)  per i processi che, a quella data, non avranno ancora raggiunto una durata irragionevole, né saranno stati assunti in decisione:  l’esperimento dei rimedi condizionerà l’ammissibilità della domanda di indennizzo.
Il giudice  per accertare la violazione valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento e quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24/03/2001 n.89 (Legge Pinto) come modificata dal D.L. 83/2012, convertito in legge 7/08/2012 n. 134 e dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015)

Convenzione salvaguardia diritti uomo e libertà fondamentali; art. 111 Cost. Art 111 Costituzione

CHI

La persona che ha subito un danno a causa dell’eccessiva durata del processo.
E' obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

COME

Si propone con ricorso al  Presidente della Corte d' Appello del Distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.
La domanda di equa riparazione si propone con  ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
Il ricorso va proposto nei confronti:

  • del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari
  • del Ministro della Difesa per i procedimenti militari
  • del Ministro Economia e Finanze negli altri casi
RIMEDI PREVENTIVI

La domanda di equa riparazione  richiede, a pena di inammissibilità, che la parte  abbia esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo (descritti nell’art. 1 bis come “diritti”).
Tale disposizione  non si applica  ai processi  la cui durata ecceda i termini di ragionevolezza al  31 ottobre 2016 e in quelli assunti in decisione alla stessa data.
Rimedi preventivi:
    A) per il processo civile  è rimedio preventivo la proposizione del giudizio con rito sommario o la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario  entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno 6 mesi prima che siano trascorsi 3 anni in primo grado.
Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.,  possibile anche se vi è competenza collegiale del Tribunale, sempre almeno 6 mesi prima del termine ragionevole (che in appello è di 2 anni).
    B) per il processo penale è rimedio preventivo un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima della scadenza del termine ragionevole.
    C) per il processo amministrativo  è rimedio preventivo l’istanza di prelievo con la quale la parte segnala l’urgenza del ricorso.
    D) per il processo contabile e pensionistico davanti alla Corte dei Conti e di Cassazione  è rimedio preventivo l’istanza di accelerazione presentata,  rispettivamente, almeno  6  e 2 mesi prima della scadenza del termine  di ragionevole durata ( un anno per il giudizio di Cassazione).

COSTO

La procedura è esente da contributo unificato. 
Diritti forfetizzati di notifica € 27,00

DOCUMENTI

 E’ necessario depositare  copia autentica dei seguenti atti:

  1. l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
  2. i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
  3. il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
TERMINI

La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Dall’11 settembre 2012 non è possibile chiedere l’indennizzo se il giudizio non si è  concluso con sentenza definitiva.

RAGIONEVOLE DURATA

Si considera rispettato il termine ragionevole  se il processo non eccede la durata di:

  • tre anni in primo grado,
  • due anni in secondo grado,
  • un anno nel giudizio di legittimità (Cassazione)

Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ai fini del computo della durata, il processo civile  si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.
Il processo penale si considera iniziato da quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. [ANTE  " con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari"].

Vedi sentenza  Corte Costituzionale   n. 184 del 23 luglio 2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, o quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.


La legge di stabilità 2016 ha introdotto  ipotesi di esclusione  di indennizzo  (ad esempio per la parte condannata ai danni per lite temeraria nel processo presupposto  e per la parte che, pur in assenza di tale condanna, risulti consapevole dell’infondatezza “originaria o sopravvenuta” della sua posizione) e ipotesi di presunzione di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito (ad esempio  “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alla condizione personale della parte”). [vedi art 2 commi 2-quinquies e 2-sexies]
    

INDENNIZZO

Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
L’art.  2 bis prevede criteri di flessibilità e, quindi,  incrementi o diminuzioni dell’importo in fattispecie particolari.
La misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
   

ITER

Il presidente della Corte d' Appello, o un magistrato della Corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo  motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (giudizio monocratico senza udienza)
 Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge al  Ministero convenuto di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice  liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
Successivamente la  parte deve notificare al Ministero della Giustizia ricorso e decreto entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, altrimenti il decreto diventa  inefficace e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può  proporre opposizione  davanti alla stessa Corte d’Appello - rito del procedimento in camera di consiglio (artt. 737 sgg. c.p.c.).  L’opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per Cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
Sono  previste sanzioni processuali per il ricorrente nel caso in cui la domanda di indennizzo sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. (da  1000 a 10000 euro -  cfr.  art. 5 quater  che vengono riscosse con cartella  nella quale  il codice tributo è 1E02 e la dicitura Cassa depositi e Prestiti )

 

PAGAMENTO - DICHIARAZIONE

Le modalità di pagamento dei decreti Pinto  prevedono  che il creditore debba rilasciare all’Amministrazione una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà che attesti la mancata riscossione del dovuto e altri dati, avente validità semestrale e rinnovabile a richiesta.
 Con decreto del Ministero Giustizia del  28 ottobre 2016 [“Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.”   - GU n.258 del 4-11-2016] sono stati  approvati, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n.  89,  i  modelli  di dichiarazione   che   il   creditore   rilascia   all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme  liquidate  a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo.
I modelli sono cosi' denominati:
allegato A) mod. Pinto persona fisica;
allegato B) mod. Pinto persona giuridica;
allegato C) mod. Pinto antistatario;
allegato D) mod. Pinto eredi.
Tali modelli  - disponibili nella sezione moduli - sostituiscono integralmente il modello in precedenza pubblicato.
I creditori di provvedimenti notificati successivamente all'adozione del decreto trasmettono la dichiarazione e la documentazione avvalendosi esclusivamente della nuova modulistica approvata
L’ordine di pagamento non può essere emesso, in caso di dichiarazione mancante, irregolare; nelle more della  dichiarazione è precluso ogni atto esecutivo.


La dichiarazione deve essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo  ragioneria.ca.genova@giustiziacert.it

 

STATO DEI PAGAMENTI

La  Corte d’Appello si occupa dei pagamenti  relativi a decreti antecedenti il 31/08/2015.
I pagamenti vengono  effettuati nell’ordine delle dichiarazioni.
Viene data   la precedenza ai giudizi  di ottemperanza  (ossia i casi nei quali la parte ha chiesto ed ottenuto dal TAR  la  dichiarazione dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto Legge Pinto ).

Il Ministero della Giustizia provvede direttamente  ai pagamenti  relativamente ad alcuni Distretti di Corte d’Appello, tra cui Genova, per i soli decreti depositati dopo il 1° settembre 2015(sia con il “vecchio” che il “nuovo” rito), a condizione che siano stati notificati al Ministero presso l'Avvocatura ; i pagamenti vengono effettuati in ordine cronologico, salvo i casi in cui il decreto sia oggetto di ricorso in ottemperanza.Per i decreti emessi con il “nuovo” rito, la notifica del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, deve essere effettuata entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento
I beneficiari riceveranno comunicazione dell’avvio della procedura di liquidazione, nonché richiesta della documentazione necessaria per il pagamento, tramite messaggio di posta certificata inviato dalla Banca d’Italia all’indirizzo di posta elettronica del difensore indicato in ricorso.
In mancanza di invio alla Banca d’Italia della documentazione e dei dati richiesti NON sarà possibile procedere al pagamento del decreto.

L'ufficio Dipartimento per gli affari di giustizia > Direzione affari giuridici e legali >Ufficio I risponde alle richieste degli avvocati o delle parti (esclusivamente per le pratiche per le quali abbiano mandato o delega espressa del difensore titolare) inoltrate:
- via mail al seguente indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it
- via telefono al numero 06/68852870 nei giorni: martedì e giovedì dalle 10 alle 13

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia

In data 18 maggio 2015 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero della Giustizia e Banca d’Italia, in forza del quale - per le liquidazioni dal 2015 in poi - la Banca d’Italia presta collaborazione temporanea al Ministero della Giustizia nelle attività preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti d’appello a titolo di indennizzo previsto dalla legge Pinto, sveltendo notevolmente i tempi dei pagamenti

 Decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 3 bis della legge Pinto, sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione che il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione ai sensi del comma 1.

Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022, la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, anche a mezzo di incaricati (es. avvocato) alla Corte d’Appello di Genova, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale dove devono essere inserite

- le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89
- i modelli generati dalla piattaforma informatica
- la documentazione richiesta, secondo le istruzioni operative reperibili sul sito del Ministero della Giustizia alle voci:

Manuale utente Istanza Web-Pinto

Istanze Web-Pinto

La piattaforma Pinto digitale consente di intervenire su tutte le procedure di pagamento degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, attraverso la digitalizzazione dei procedimenti di competenza della struttura amministrativa (Ministero e corti di appello), al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell'azione amministrativa e una riduzione sostanziale dei tempi dei procedimenti medesimi.

L’estensione del progetto alle corti di appello intende eliminare le attuali disomogeneità riscontrabili a livello territoriale e favorirà la riduzione del divario digitale tra le varie aree del Paese cui si riferiscono i distretti di corte di appello.

Pinto digitale rende possibile:

- per il creditore fornire tutte le informazioni richieste dalla legge
- l'accesso con SPID o Carta nazionale dei servizi
- la verifica autonoma dello stato della pratica
- la modifica dei dati necessari per il pagamento senza contatto con la struttura amministrativa.

I dati inseriti vengono acquisiti digitalmente dal sistema, con un evidente miglioramento e velocizzazione della gestione della pratica da parte della struttura amministrativa.
Pinto digitale fornirà comunicazioni automatizzate agli utenti per ogni cambiamento di stato della pratica.

 

GIURISPRUDENZA

La sentenza 21651 del 27/09= 08/11/2005 ha stabilito  che l’equa riparazione non è riferibile all’eventuale eccessiva durata  di controversie  fiscali che  coinvolgono la potestà impositiva dello Stato. (vedi anche cassazione  - sentenza 19367 del 15/07/2008
                                 
Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite 1134/04 ha stabilito che la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte d’Appello, benché fondata sull’equità, deve adeguarsi a quanto liquidato in casi analoghi dalla Corte Europea.


Sentenze Cassazione Sezioni Unite n. 1338- 1339 – 1340/04 hanno stabilito che prima di poter ricorrere alla Corte di Giustizia occorre aver esaurito tutti i rimedi interni (ricorso Corte Appello Legge Pinto e ricorso Cassazione)
  
La Corte Europea ha, con varie pronunce, fissato il principio che il risarcimento deve intervenire entro sei mesi e  la parte non deve essere  costretta ad intraprendere un’esecuzione forzata e non sopportare oneri aggiuntivi di spese  processuali.

STORICO

Prima della legge Pinto, le domande di risarcimento si proponevano alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

La giurisprudenza formatasi presso la sede comunitaria aveva individuato il termine di ragionevole durata del processo in:

  • tre anni per il processo di 1° grado;
  • sei anni per tutti i gradi di giudizio compresa la Cassazione