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L’esecutore testamentario è quella figura che, godendo della fiducia del testatore, viene da questi incaricato col testamento di far eseguire puntualmente le relative disposizioni di ultima volontà. Ordinariamente l’esecutore testamentario è nominato tra gli stessi eredi – ed in tal caso egli svolge gratuitamente le proprie funzioni salvo il rimborso delle spese sostenute a carico dell’eredità - ma la carica può essere conferita anche a liberi professionisti, nel qual caso il testatore stesso può disporre un compenso a favore dell’esecutore testamentario a carico dell’eredità. Perché l’esecutore testamentario possa esercitare le proprie funzioni occorre, oltre all’atto di nomina con testamento, anche la dichiarazione di volontà formale ed espressa da parte del designato di accettare tale carica, da effettuarsi con verbale formalizzato esclusivamente dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, da iscriversi nel registro delle successioni a cura del medesimo. L’incarico dell’esecutore testamentario e l’amministrazione dei beni ereditari può durare per il periodo massimo di un anno, decorrente dalla dichiarazione di accettazione dell’ufficio. E’ tuttavia possibile chiedere la proroga di tale termine per motivi di necessità con ricorso al Giudice delle Successioni, il quale, dopo aver sentito gli eredi, può concederla per un periodo non superiore ad un altro anno. In ogni caso l’esecutore testamentario dovrà presentare entro un anno dalla morte del testatore il proprio rendiconto ai soggetti interessati, quali gli eredi, legatari ed anche i creditori ereditari – a tale scopo egli può depositare la propria relazione presso l’Ufficio Successioni del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Nei limiti dell’amministrazione ordinaria l’esecutore testamentario è abilitato dalla legge a compiere tutti gli atti di gestione occorrenti, quali, esemplificando, atti cautelativi, conservativi, di custodia dei beni, richiedere il pagamento dei crediti del defunto e dell’eredità.
Nel caso debba compiere atti di amministrazione straordinaria, quali la vendita per necessità di beni mobili ed immobili dell’eredità, l’esecutore testamentario dovrà chiedere la relativa autorizzazione con ricorso al Giudice delle Successioni, il quale provvede con decreto dopo aver sentito gli eredi. La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà. Il testatore può nominare anche più di un esecutore
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