Come fare per.. Eredità


apposizione dei sigilli
DOVE

E’ competente il Giudice delle Successioni del Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto.
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova: Ufficio Successioni - 5° piano - stanza 42 -

Orario: lunedì – giovedì: ore 9,00 – 13,00
venerdì: ore 9,00 – 12,00 sabato chiuso

e-mail: ufficiosuccessioni.tribunale.genova@giustizia.it

Telefonare lunedì e martedì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:15 il 010/5692565, oppure mercoledì, giovedì e venerdì dalle 12:00 alle 13:00 il 010/5692364.

NB. Portare i documenti sia in originale che in copia.

 

COS'E'

E’ un procedimento d’urgenza e cautelare, inteso a produrre e documentare una misura provvisoria, destinata a salvaguardare il patrimonio del defunto, evitarne la dispersione o sottrazione, nell’interesse degli aventi diritto, quando i beni ereditari restino incustoditi o quando siano nel possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni tra i coeredi.

Nel caso sia già stato fatto l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli - in considerazione del fatto che con la redazione dell'inventario viene meno il pericolo della sottrazione dei beni mobili, che risultano così già individuati (art. 760 c.p.c.).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 705 e segg. c.p.c.

CHI

Può essere richiesta dagli stessi eredi, dai creditori del defunto, dall’esecutore testamentario (art. 705 cod. civ.) ed anche da persone coabitanti con il defunto in caso di assenza degli eredi.

COME

Con ricorso da depositare all’Ufficio successioni del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto; al ricorso occorre allegare:
* nota di iscrizione a ruolo
* certificato di morte in carta libera - fotocopia;
* codice fiscale del defunto (tesserino sanitario o altro documento di riscontro proveniente dall’Agenzia delle Entrate) - fotocopia;
* atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune se gli istanti sono gli eredi), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;
* copia conforme del testamento (se esistente)

NB. L’ufficio successioni non effettua fotocopie.

COSTO

- € 98,00 contributo unificato
- € 27,00 diritti forfetizzati per la notifica

Ai fini fiscali il verbale di apposizione di sigilli costituisce "atto interno" non soggetto ad imposta di registro. Si veda la risoluzione del 28/01/1991 n. 260339 del Ministero delle Finanze, che esclude l’obbligo di registrazione per atti di questo genere.

Anche secondo Gaetano Walter Caglioti tali provvedimenti sono meramente procedurali e non decidono nel merito, per cui sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 37 TU Imposta di Registro.

Le operazioni di apposizione di sigilli sono presiedute in loco dal giudice, che è affiancato dal cancelliere dell’Ufficio Successioni, che redige il verbale.
Nel caso di beni localizzati al di fuori del circondario del Tribunale competente viene delegato l’incombente al Giudice del luogo dove si trovano i beni ereditari.

INOLTRE

L’apposizione di sigilli è seguita dalla rimozione dei sigilli, necessaria tutte le volte che occorra entrare nei locali chiusi dai sigilli (ad es. per procedere all’inventario). La rimozione deve essere ordinata con decreto del Giudice delle Successioni (Art. 762 c.p.c.) Il relativo ricorso è promosso dagli eredi, dall’esecutore testamentario e dai creditori.
Il provvedimento di rimozione non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dall'apposizione. Chiunque vi abbia interesse può farvi opposizione (art. 764 c.p.c.).
Costo del ricorso per bolli e imposta di registro identico a quello relativo alla richiesta di apposizione sigilli.
Per il verbale di rimozione: stessa procedura che per il verbale di apposizione dei sigilli.

Anche il verbale di rimozione di sigilli è atto interno e pertanto non soggetto ad imposta di registro.

Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell’inventario occorre procedere al versamento dell'imposta di registro di € 200,00 (verbale contestuale di rimozione e inventario).

APPOSIZIONE DI SIGILLI D’UFFICIO (art. 754 c.p.c.)

* quando il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio;
* quando ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore;
* quando il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche (es. notaio: in questo caso la pratica viene espletata direttamente dall'archivio notarile).

INOLTRE

L’apposizione dei sigilli può essere anche richiesta su rogatoria dal Tribunale - Sezione Fallimentare; in questo caso la competenza è del Giudice di Pace.