Come fare per.. Persona


adozione maggiorenni
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria della Volontaria giurisdizione  Sezione Famiglia - 6° piano - lato destro – stanza 74 Tel. 010/5692624

Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato  chiuso

 

COS'E'

E’ una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Questo istituto era, in origine, previsto per le famiglie senza figli e consentiva di dare un figlio-erede all’adottante, tramandando tradizioni, fortune, affetti di una famiglia destinati ad estinguersi per mancanza di prole.

Dal 12/11/2012 E' OBBLIGATORIA L'ASSISTENZA DEL LEGALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 291 sgg. Cod. civ. come modificati da Legge 4 maggio 1983 n. 184

CHI

Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti *) minorenni (vedi NEWS) e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare.
Per l’adozione ordinaria occorre il consenso di:

  • adottante ed adottando e loro eventuali coniugi
  • dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti*) maggiorenni dell’adottante
  • dei genitori dell'adottando
COME

Attraverso domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante. 

Occorre nota di iscrizione a ruolo (codice oggetto 411620)

E' OBBLIGATORIA L'ASSISTENZA DEL LEGALE

DOCUMENTI

Da depositare:

  • Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando, da richiedere al comune di nascita;
  • Estratto dell’atto di nascita dell’adottante;
  • Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adottando
  • Certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell’art. 311 c.c.);
  • Certificato di stato di famiglia dell’adottante e adottando.
COSTO

Contributo unificato € 98,00
€ 27,00 diritti forfetizzati per la notifica

(+  € 200,00 imposta registro per registrazione dopo  sentenza)

AVVERTENZE

Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando
Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata.
Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare:

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 20/07/2004: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.
NEWS

La Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 2426/2006 ha stabilito che la presenza di figli minorenni dell’adottante non sia di assoluto impedimento all’adozione, ma richieda una valutazione caso per caso della convenienza nell’interesse dell’adottando.

TEMPI

Alcuni mesi