Rateizzazione pene pecuniarie |
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DOVE | Ufficio di Sorveglianza - via XII Ottobre 3 - 3° piano orario: lu- sa ore 10,00 - 13,30
La domanda deve essere presentata: - se la persona non è detenuta al Magistrato di Sorveglianza competente in base al luogo di residenza o di domicilio del richiedente, - se detenuta - cfr. art. 677 c.p.p. - al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. La domanda può essere spedita per posta con raccomandata A/R allegando copia del documento di identità all’indirizzo: Ufficio di Sorveglianza Genova, via XII Ottobre 3 – 16121 Genova.
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CHI | La persona che, avendo riportato una condanna penale a pena pecuniaria * e che si trovi in condizioni di difficoltà economica per il pagamento della pena in un’unica soluzione. (*cod. F23 772T – COD CARTELLA 1E08 )
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COS'E' | Il giudice, nella stessa sentenza, può disporre la rateizzazione in rate mensili da tre a trenta, tenuto conto della condizione economica del condannato. (N.B. alcune volte anche il decreto penale contiene una rateizzaizione) La domanda può essere presentata, anche dopo che il provvedimento è passato in giudicato, all’Ufficio di Sorveglianza.
Le pene pecuniarie sono contraddistinte dai seguenti codici: cod. F23 772T – COD CARTELLA 1E08) E' il giudice che, nella stessa sentenza, può disporre la rateizzazione in rate mensili da tre a trenta, tenuto conto della condizione economica del condannato. Dopo che il provvedimento è passato in giudicato, l’istanza - motivata e corredata dalla documentazione dalla quale risulta la difficoltà economica (CUD – estratto INPS, ecc.) – deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente, se non detenuto; se detenuto - cfr. art. 677 c.p.p. - la competenza è del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
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COME | Con domanda (vedi modulistica) indirizzata al Magistrato di Sorveglianza.
Con istanza - motivata e corredata dalla documentazione dalla quale risulta la difficoltà economica (CUD – estratto INPS, ecc.)
Alla domanda occorre allegare:
- Copia del titolo con passaggio in giudicato (nel caso di cumulo occorre il provvedimento di cumulo);
- Se il titolo è un DECRETO PENALE la parte deve portare una ricevuta di versamento su pagoPa da euro 4,38 per i diritti di copia. - Se il titolo è una sentenza, non si può quantificare prima il costo e sarà l’ufficio a determinarlo
- busta paga o CUD
- eventualmente dichiarazione di disoccupazione resa dal soggetto, con allegato impegno di terza persona che garantisce di pagare, allegando situazione reddituale del garante dichiarazione (busta paga o CUD) (vedi modulistica)
- copia (eventuale) cartella esattoriale [nel caso in cui Equitalia chieda copia della domanda di rateizzazione, occorre portare una fotocopia della stessa e una ricevuta di versamento da € 3,87 per diritti]
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ITER | L’istanza viene mandata al P.M. per il parere; se favorevole, il magistrato di sorveglianza pronuncia provvedimento de plano (se ci sono problemi, viene fissata udienza, nella quale la persona deve essere assistita da legale) con il quale stabilisce il numero delle rate (per la quantificazione delle stesse manda all’ufficio recupero crediti competente, titolare del credito). L' Ufficio di Sorveglianza dispone la rateizzazione con ordinanza entro un mese circa dalla domanda, accertata però l'insolvibilità del debitore riguardo alla pena pecuniaria, attraverso controlli affidati agli organi finanziari e di Polizia Giudiziaria finalizzati a constatare l’effettivo stato economico del richiedente. Appena il debitore riceve la notifica dell’ordinanza deve portarne copia all’Ufficio Recupero Credito competente.
La domanda di rateizzazione non sospende però l’esecuzione. Il ruolo viene sospeso con il pagamento della prima rata da parte del debitore (il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il beneficio). Se il credito è rateizzato prima dell’iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l’intero o per il residuo. Se il credito è rateizzato dopo l’iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l’intero o per il residuo (art. 218 T.U. spese giustizia); i pagamenti rateali disposti dopo il passato in giudicato dovrebbero sempre essere effettuati presso l'Ufficio Recupero Crediti. Nell’ipotesi di rateizzazione, l’aggio e le spese di notifica restano a carico di Equitalia. |
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