Come fare per.. Servizi Amministrativi


servizio elettorale – collegio regionale di garanzia elettorale
Scheda aggiornata al 09/12/2020
DOVE

Corte d'Appello  di  Genova -  piazza Portoria 1-  IV° piano  - (lato sinistro - ex biblioteca Corte di Appello)

COS'E'

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte di Appello di Genova. E' composto dal Presidente della Corte di Appello, che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e dai candidati alle elezioni per il Consiglio Regionale. Verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 515/93, a riprova delle spese sostenute.
Per gli accertamenti da svolgere, chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 13 Legge 10/12/1993 n.515 e Legge n.43/1995

ADEMPIMENTI CANDIDATI

Coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Nessun candidato può designare più di un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Sono esclusi dall’obbligo delle designazione di un mandatario elettorale, i candidati che spendono meno di € 2.580 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto delle spese sostenute.
Per il rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuto deposito dell’atto di designazione del mandatario elettorale, munirsi della fotocopia dell’atto medesimo.
Ciascun candidato non può superare, per la propria campagna elettorale, gli importi massimi di spesa stabiliti dalla suddetta Legge e da successive modificazioni.
Tutti i candidati, sia eletti che non eletti, - entro tre mesi dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti,  nel caso di elezioni politiche, e tre mesi dalla data delle elezioni, nel caso di elezioni amministrative  - devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute allegando, inoltre, gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente postale utilizzati, nonchè la dichiarazione di cui all'art.2 della Legge 441/1982.
 
Nota Bene: L'obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della Legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95, riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo. 
Vedi modello rendiconto e dichiarazione  negativa.

Il rendiconto deve essere consegnato presso l'Ufficio Elettorale della Corte d'Appello,  sito al 12° piano - stanza 53 (in alternativa al 12° piano stanza 51, o al 4° piano stanza Biblioteca)  o spedito  con raccomandata A/R a Corte  d'Appello -  Ufficio Elettorale - piazza Portoria 1- 16121 Genova.
Occorre sempre allegare fotocopia  del documento di riconoscimento. 

SANZIONI

Le dichiarazioni ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano delle irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare memorie e documenti.
La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 25.822 (nel massimo di € 103.291) e nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.
Le norme  sanciscono anche gli altri casi in cui il Collegio Regionale applica una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata a seconda della violazione commessa (sforamento limiti spesa individuali, errori formali, ritardo nel deposito delle dichiarazioni, etc.).