Come fare per.. Giudice di Pace


Giudice di Pace - ricorsi in materia di protesti - ricorsi ingiunzione R.D. 639/1910
Scheda aggiornata al 19/06/2019
RICORSO IN MATERIA DI PROTESTI

Contro il rigetto di cancellazione o la mancata decisione da parte della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato) sulla richiesta di cancellazione del protesto

(entro 20 gg. dalla richiesta). 

Norma: art. 4 legge 12.02.55 n°77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari)

Competente è il giudice di pace del luogo dove risiede il protestato. 

Si applicano gli artt. da 414 a 438 c.p.c.

Vedi sentenza Cassazione Sezioni Unite del 25/02/2009 n. 4464 

Costo: vedi tabella

RICORSO CONTRO ATTO DI INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 R.D. 14 APRILE 1910 N. 639

La competenza è del Giudice di Pace se la somma richiesta non è superiore a € 5000,00; se la somma è superiore la competenza è del Tribunale.

L'opposizione si introduce con atto di citazione. Il termine è di 30 giorni dalla notifica dell’atto di ingiunzione.

NORME:

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff. 30 settembre n. 227). - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato come modificato dal D.Lgs. 1/09/2011 n. 150

Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. (MODIFICA introdotta dall'art. 32  D.Lgs. 150/2011) (1)
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

(1) art. 32 D.Lgs. 150/2011 - Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle   entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
   1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
  2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che ha emesso il provvedimento opposto.
  3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 

Art. 4. DISPOSIZIONI GENERALI
Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.
Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

ART. 5 DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI
Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'Ufficio del giudice di pace, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.