| interruzione volontaria di gravidanza | 
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| DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele  6° piano - stanza 42/44/46  - tel 010/5692782Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00
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| COS'E' | La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’ interruzione della gravidanza. | 
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| RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 12 L. del 22/5/1978 n° 194 | 
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| CHI | La donna minore di età (inferiore di anni 18).La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medicoE’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.
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| COME | Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.Occorre allegare:
 
certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;documento di riconoscimento della minore;relazione del servizio pubblico o del medico | 
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| COSTO | La pratica davanti al Giudice Tutelare è ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO | 
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