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  TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - RICORSI
 
TRIBUNALE – Volontaria Giurisdizione

COS'E'

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.
Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo; se il T.S.O. non viene convalidato, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione.

RICORSI
Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.
Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.

LEGGI E
REGOLAMENTI

Artt. 1-5 legge 23/12/78 n. 833
CHI
Colui che è sottoposto al trattamento, il Pubblico Ministero o chiunque vi abbia interesse.

COME
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

DOVE

PER IL T.S.O. : Tribunale – Ufficio Tutele e Volontaria Giurisdizione - 6° piano -stanza 50 - Tel. 010/5692924-010/5692782.
PER I RICORSI: Tribunale – Ufficio Volontaria Famiglia - 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692460 – 5692374
Orario: da lunedì a sabato 9,00 - 13,00

COSTO La procedura è ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO (art. 10 1° c. T.U. spese giustizia) - diritti forfettizzati di notifica € 8,00
Il provvedimento che decide il procedimento non è soggetto registrazione.

TEMPI Sulla richiesta di sospensione il tribunale provvede entro 10 giorni

N.B. La stessa procedura seguita per il 1° ricovero si segue anche per le proroghe e per la cessazione del T.S.O.

 
 
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