| COS'E' |
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari
sono volontari: nessuno può essere
sottoposto a visite mediche o a ricovero
ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio
per malattia mentale può avvenire
in condizione di degenza ospedaliera solo
se esistono alterazioni psichiche tali
da richiedere urgenti interventi terapeutici,
se l’infermo non voglia sottoporsi
volontariamente a tali trattamenti e qualora
non vi siano le condizioni che consentano
di adottare tempestive e idonee misure
straordinarie extraospedaliere.
Il trattamento sanitario obbligatorio
è disposto con provvedimento motivato
del Sindaco, nella sua qualità
di autorità sanitaria, su proposta
motivata di un medico, convalidata dalla
A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento
deve essere trasmesso al Giudice Tutelare,
il quale nelle 48 ore successive deve
provvedere, convalidandolo o non convalidandolo;
se il T.S.O. non viene convalidato, il
Sindaco deve disporne l’immediata
cessazione.
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| RICORSI |
Contro
i T.S.O. qualsiasi persona interessata,
congiunto o estraneo, può proporre
ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca
o la modifica del provvedimento.
Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque
vi abbia interesse può proporre ricorso
al Tribunale competente per territorio contro
il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del
termine di 48 ore per la convalida) il sindaco
può proporre ricorso contro la mancata
convalida del provvedimento che dispone
il T.S.O.
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LEGGI
E
REGOLAMENTI
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Artt.
1-5 legge 23/12/78 n. 833 |
CHI
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Colui
che è sottoposto al trattamento,
il Pubblico Ministero o chiunque vi abbia
interesse.
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| COME |
Il
ricorso può essere presentato al
tribunale mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel processo davanti al
tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare
da persona munita di mandato scritto in
calce al ricorso o in atto separato.
Il presidente del Tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il T.S.O.
e sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
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| DOVE |
PER
IL T.S.O. : Tribunale – Ufficio
Tutele e Volontaria Giurisdizione - 6°
piano -stanza 50 - Tel. 010/5692924-010/5692782.
PER I RICORSI: Tribunale – Ufficio
Volontaria Famiglia - 6° piano –
stanza 74 - Tel. 010/5692460 – 5692374
Orario: da lunedì a sabato 9,00
- 13,00
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| COSTO |
La
procedura è ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
(art. 10 1° c. T.U. spese giustizia) -
diritti forfettizzati di notifica € 8,00
Il provvedimento che decide il procedimento
non è soggetto registrazione.
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| TEMPI |
Sulla
richiesta di sospensione il tribunale provvede
entro 10 giorni
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| N.B. |
La
stessa procedura seguita per il 1° ricovero
si segue anche per le proroghe e per la cessazione
del T.S.O.
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