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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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AMMORTAMENTO
TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI |
| TRIBUNALE
– Volontaria giurisdizione
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| COS'E' |
E’
una procedura che priva di validità verso i terzi
un titolo (es. assegno, libretto, cambiale) smarrito,
distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto
che ne autorizza il pagamento o il duplicato.
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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Artt.
2006 – 2016 - 2027 codice civile - R.D. n..1736/1933
(per assegni bancari e circolari al portatore) –
R.D. n.1669/1933 (per cambiali) – L. n. 948/1951
(per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti,
certificati e polizze di pegno al portatore)
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| CHI |
Chi
aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato
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| COME
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Occorre:
• dare comunicazione dello smarrimento, distruzione
o furto al trattario o all’istituto bancario emittente
o alla società emittente con raccomandata o altro
(questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti
al portatore, i certificati di deposito, le polizze
di pegno, le azioni);
• fare denuncia all’autorità giudiziaria
tramite Polizia e/o Carabinieri, ecc.;
• fare richiesta
di ammortamento (domande
specifiche) indirizzata al Presidente del
Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile
(salvo leggi speciali) , compilando anche la nota di
iscrizione a ruolo;
• nel caso di titoli rappresentativi di depositi
bancari al portatore (libretti o certificati) l’interessato
deve, altresì, portare copia dell’ istanza
di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’
Istituto che ha rilasciato il titolo (Banca o Posta);
• il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto
di ammortamento con il quale dichiara inefficace il
titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato
(o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo
l’eventuale pubblicazione su G.U [se disposta*
- sempre per : assegni, cambiali, azioni, polizze di
carico] o l’affissione del decreto nei locali
della banca;
• il ricorrente deve chiedere 1 o 2 copie autentiche
del decreto necessarie per provvedere alle notifiche
(o alla consegna a mani); occorre inoltre una fotocopia
del decreto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(presso la Libreria Giuridica, Via XII Ottobre - costo
€ 8 a riga circa, quindi intorno a 129 €)
se disposta.
(Questa parte è solo eventuale:
Successivamente l’interessato deve portare fotocopia
della G.U. all’ufficio volontaria giurisdizione.
Decorsi i termini per l’eventuale opposizione
da parte del detentore, l’interessato deve chiedere
al Ruolo Generale un certificato di non opposizione,
portando in visione copia del decreto di ammortamento
e l’originale della G.U. o la certificazione di
affissione della banca. Il predetto certificato va portato
in Banca per ottenere il duplicato. Questa parte parrebbe
essere superata in quanto l’opposizione viene
notificata anche alla banca che, quindi, sa direttamente
dell’esistenza o meno di opposizioni. Alcune banche
vogliono solo la copia della G.U.)
(Nel caso in cui non è stata disposta la pubblicazione
sulla G.U. ma è prevista solo l’affissione
in banca, la procedura giudiziaria termina con il rilascio
della copia o delle copie del decreto da parte dell’Ufficio
Volontaria Giurisdizione (*)
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova –
Volontaria giurisdizione -11° piano - stanza 61
- Tel. 010/5692933
orario: da lunedì a venerdì 9,00 - 12,00
– sabato escluso.
ed inoltre:
1. per la cambiale e vaglia cambiario (Art. 89 R.D.
5/12/33 N. 1669) si può richiedere anche al Giudice
del luogo di domicilio del portatore del titolo. Il
pagamento è autorizzato dopo 30 giorni dalla
pubblicazione nella G.U. o dalla data di scadenza, se
questa è successiva alla pubblicazione, in mancanza
di opposizione.
N.B. Il detentore del titolo dichiarato smarrito può
proporre opposizione contro l’autorizzazione di
cui sopra davanti al Tribunale del luogo di pagamento
– art.90 R.D. n.1969/1933 (in tal caso deve provvedere
a notificare con citazione l’opposizione al ricorrente
ed al trattario, depositando il titolo in cancelleria
insieme all’atto di opposizione);
2. per l’assegno bancario ( Art. 69 e seguenti
R.D. 21/12/33 N. 1736)
Idem come sopra.
Il pagamento è autorizzato decorsi 15 giorni
dalla pubblicazione nella G.U. in mancanza di opposizioni.
3. per l’assegno circolare (Artt. 69 – 74
con le modifiche previste dall’art. 86 R.D. 21/12/33
N. 1736) e vaglia postale trasferibile.
Si può richiedere al Tribunale dove si trova
una agenzia dell’istituto di credito o del luogo
in cui è domiciliato il richiedente.
4. per il vaglia cambiario
Il pagamento è autorizzato decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione nella G.U. o dalla data di scadenza
se questa sia successiva alla pubblicazione, in mancanza
di opposizioni.
5. titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore
(libretti o certificati) o altra forma analoga (fondi
comuni di investimento) ( Art. 6 L. 30/7/51 N. 948).
La competenza è del Tribunale ove si trova la
filiale dell’Istituto emittente presso il quale
il titolo è pagabile.
Per importi inferiori a € 22.000.000 il Presidente
del Tribunale dispone, in luogo della pubblicazione
sulla G.U., l’affissione in banca
Il termine per il rilascio del duplicato deve essere
superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
e/o affissione, secondo quanto disposto dal Presidente
nel decreto.
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| N.B. |
Per
i vaglia postali occorre distinguere:
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-
Nel
caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito,
sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario,
il beneficiario stesso può farne denunzia
alle autorità competenti, trasmettere a Poste
Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione
del blocco pagamento, e richiedere alle Autorità
competenti, la procedura di ammortamento di cui
all’art. 86, commi da 2 a 5 della legge assegni.
(EQUIPARABILE AD ASSEGNO CIRCOLARE)
-
Per i vaglia postali emessi con la clausola di non
trasferibilità od altra equipollente, nei
casi di distruzione, smarrimento o sottrazione,
dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo
alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario
ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi Ufficio
Postale, dopo venti giorni dalla denunzia alle Autorità
competenti, il pagamento del vaglia postale presentando
copia della denuncia e sempre che il vaglia non
risulti già pagato.
-
Qualora, per causa imputabile a Poste Italiane,
lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione
del vaglia postale avvenga prima della consegna
al beneficiario l’importo del vaglia e le
relative commissioni sono rimborsati al mittente.
Per i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze
di carico è sempre necessaria la pubblicazione
sulla G.U. (e la notifica alla società emittente)
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Per
i certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di
carico è sempre necessaria la pubblicazione sulla
G.U. (e la notifica alla società emittente) |
| COSTO |
Occorrono:
€ 77,00 contributo unificato
€ 8,00 diritti forfettizzati per la notifica
costi successivi:
pubblicazione del decreto sulla G.U. (€ 8 a riga
circa) e costi di copia del decreto vedi
tabella e di notifiche;
per il certificato
non interposta opposizione: (da richiedere
al Ruolo Generale: 1 marca da bollo da € 14,62 atti
giudiziari, 1 marca per diritti di cancelleria da €
3,54 e 1 marca da € 14,62 per atti amministrativi.
Occorre, inoltre, copia del decreto del Presidente del
Tribunale che dispone l’ammortamento
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| N.B. |
Alla
domanda di ammortamento va allegata:
- denuncia all’autorità giudiziaria e copia
- denuncia alla banca (o della lettera di denuncia alla
società per i titoli azionari, o della comunicazione
al trattario per le cambiali, se prevista) e copia
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| TEMPI |
Ammortamento
Certificato di Deposito, Libretto di Deposito e Polizze
di Pegno : 15 -30 giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte della banca (art. 7 L. 948 del 51) o dall’eventuale
integrazione richiesta
Ammortamento Assegni circolari e bancari, Cambiali
e Polizze di Carico (Bill of Lading) : 15 -30 giorni
dal deposito dell’istanza o dall’eventuale
integrazione richiesta.
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