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VALORE
della
controversia |
CONTRIBUTO
UNIFICATO |
DIRITTI
FORFETIZATI EX ART.30 T.U. |
Contributo
dimezzato (1) |
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processi (2)
di valore fino a 1033€
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33 € |
nulla |
16,50 € |
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processi (2)
di valore da 1033,00 a 1100,00 €
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33 € |
8 € |
16,50 € |
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processi
(2)
di
valore da 1100 a 5200 € |
77 € |
8 € |
38,50 € |
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Processi
da 5.200 a 20.000 e processi di valore
indeterminabile |
187 € |
8€ |
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(1)
procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo
I del c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo
(2) comprese
le attività conciliative in sede non contenziosa
e le opposizioni a sanzione amministrativa L.
689/81 per le quali, stante la competenza esclusiva
del gdp, il contributo si paga in base al valore
(per gli importi superiori ai 20.00 euro vedi
tabella contributo ordinaria) ed è comunque
dovuto il diritto forfetizzato di notifica (euro
8) |
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APPUNTI
( 10.01.2005)
Art. 13
T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla
Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“il contributo unificato è dovuto
nei seguenti importi: a) 30,00 per i processi
di valore fino a 1100,00 euro”
Art.
46 Legge 374/1991 come modificato dalla Legge
Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non ecceda
la somma di € 1033,00 e gli atti e i provvedimenti
a esse relativi sono soggetti SOLTANTO al pagamento
del contributo unificato secondo gli importi di
cui all’art. 13 T.U. spese giustizia”
Resta in vigore ancora, tuttavia, l’art.
9 comma 9 della legge 488/1999 “Sono esenti
dall'imposta di registro i processi verbali di
conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni”
Quindi le conciliazioni (introdotte dopo il 1/03/02)
sono esenti da imposta di registro ( ma non da
altre imposte) sino all’importo di €
51.645,69
Art.
30 T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla
Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“la parte che per prima si costituisce in
giudizio…. anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto
all’ufficio in modo forfettizzato, nella
misura di 8 € , ECCETTO che nei processi
… L. 319/58 e in quelli in cui si applica
lo stesso articolo”
Il Ministero Giustizia, con la circolare n. 6
dell’8/10/2002 ( poi ribadita con nota 29/09/2003)
aveva chiarito che “l’anticipazione
forfetaria per le notifiche… non si applica
allorché l’esenzione dalle imposte
di bollo, di registro e da ogni altra tassa è
prevista da norme speciali non abrogate”
E norma speciale era, appunto, l’art. 46
della legge 374/91 che prevedeva sino a €
1.033,00 un’esenzione totale da imposte,
spese, tasse o diritti di ogni natura; e tale
resta, nella nuova formulazione: esso prevede,
infatti, che le cause e le conciliazioni fino
a € 1033,00 sono assoggettate soltanto al
pagamento del contributo unificato, “ferma
restando l’esenzione dall’imposta
di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente
previsto” (cfr. nota prot. 1714052/44/U-04-s-c
Ministero Giustizia 30/12/2004)
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