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TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE PACE

Aggiornata al 31/07/2010 (Legge 30 luglio 2010 n. 122)

 

VALORE della
controversia

CONTRIBUTO UNIFICATO

DIRITTI FORFETIZATI EX ART.30 T.U.

Contributo dimezzato (1)


processi (2)
di valore fino a 1033€

 

 


33 €

 


nulla

 


16,50 €


processi  (2)
di valore  da 1033,00 a 1100,00 €

 

 


33 €

 


8 €

 


16,50 €

processi  (2)

di valore  da 1100 a 5200 €

 

77 €

 

8 €

 

38,50 €

Processi da 5.200 a  20.000 e processi di valore indeterminabile

 

187 €

 

8€

 

 

(1) procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo I del c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo

(2) comprese le attività conciliative in sede non contenziosa e le opposizioni a sanzione amministrativa L. 689/81 per le quali, stante la competenza esclusiva del gdp, il contributo si paga in base al valore (per gli importi superiori ai 20.00 euro vedi tabella contributo ordinaria) ed è comunque dovuto il diritto forfetizzato di notifica (euro 8)

APPUNTI
( 10.01.2005)


Art. 13 T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) 30,00 per i processi di valore fino a 1100,00 euro”

 

Art. 46 Legge 374/1991 come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di € 1033,00 e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti SOLTANTO al pagamento del contributo unificato secondo gli importi di cui all’art. 13 T.U. spese giustizia”
Resta in vigore ancora, tuttavia, l’art. 9 comma 9 della legge 488/1999 “Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni”
Quindi le conciliazioni (introdotte dopo il 1/03/02) sono esenti da imposta di registro ( ma non da altre imposte) sino all’importo di € 51.645,69

 

Art. 30 T.U. Spese di Giustizia come modificato dalla Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004)
“la parte che per prima si costituisce in giudizio…. anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio in modo forfettizzato, nella misura di 8 € , ECCETTO che nei processi … L. 319/58 e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”
Il Ministero Giustizia, con la circolare n. 6 dell’8/10/2002 ( poi ribadita con nota 29/09/2003) aveva chiarito che “l’anticipazione forfetaria per le notifiche… non si applica allorché l’esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme speciali non abrogate”
E norma speciale era, appunto, l’art. 46 della legge 374/91 che prevedeva sino a € 1.033,00 un’esenzione totale da imposte, spese, tasse o diritti di ogni natura; e tale resta, nella nuova formulazione: esso prevede, infatti, che le cause e le conciliazioni fino a € 1033,00 sono assoggettate soltanto al pagamento del contributo unificato, “ferma restando l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previsto” (cfr. nota prot. 1714052/44/U-04-s-c Ministero Giustizia 30/12/2004)

 
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