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Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
 
TRIBUNALE – Volontaria Giurisdizione
 
COS'E'
E' una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.
I coniugi possono chiedere, se sono d’accordo su ciò,
- Di essere autorizzati a vivere separati
- Che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori
- Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
- Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è , di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT


LEGGI E REGOLAMENTI Art. 158 cod. civ. – art. 711 c.p.c.
Art. 706 sgg. cod. civ.
CHI I coniugi congiuntamente

COME
Il ricorso per separazione consensuale deve essere:
- diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato) dei ricorrenti
- sottoscritto da entrambi i coniugi davanti all’incaricato del servizio. L’istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, può essere depositata da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi.
All’udienza i coniugi devono comparire personalmente.
DOVE Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia - 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692460 - 2374
Orario: lunedì – sabato ore 9,00 - 13,00

COSTO
Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente ad eventuali trasferimenti di proprietà (sent. Corte Costituzionale n. 154/99).

DOCUMENTI
da depositare (esenti da bollo):
• stato di famiglia;
• certificato di residenza;
• certificato di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
• documenti fiscali relativi ai redditi dell’ultimo anno quando vi sono figli minori (101, 740 ...)


TEMPI
L’udienza viene fissata di solito entro due – sei mesi dal deposito del ricorso.
La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell’udienza decorrono i termini (tre anni) per richiedere il divorzio.


AVVERTENZE
Quando vi sono figli minori gli accordi riguardanti le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando debbano intervenire nello stesso atto di separazione trasferimenti immobiliari, l’atto presenta una serie di problematiche di carattere formale che dovranno essere approfondite prima della data dell’udienza.
In particolare i coniugi devono produrre una dichiarazione, rilasciata da un professionista iscritto ad un albo professionale competente (notaio, avvocato, ecc.), attestante ogni indicazione necessaria per la redazione della nota di trascrizione dell’atto (in particolare tutti i dati fiscali e catastali relativi all’immobile) e recante l’impegno a provvedere alla tempestiva trascrizione, fermo restando che la richiesta dichiarazione dovrà essere depositata contestualmente al ricorso o, comunque, prima della data fissata per la comparizione personale.
In tali casi è consigliabile che gli interessati si rivolgano ad un legale o ad un notaio, per evitare difficoltà di omologazione della separazione.


CASI PARTICOLARI

Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all’altro coniuge e all’udienza devono comparire entrambi i coniugi ed essere d’accordo.
Inoltre, se uno dei due coniugi si trova all’estero o comunque in un’altra città, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti ad un notaio.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti al direttore del carcere; l’altro coniuge potrà provvedere al deposito e alla firma della domanda in cancelleria. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
Se la persona non può comparire in udienza può fare una procura notarile che riporti

N.B.

Nel caso in cui nelle condizioni della separazione o del divorzio sia stabilito un trasferimento di proprietà o la costituzione di diritto reale occorre fare copia autentica del verbale omologato o della sentenza e chiedere la trascrizione con voltura catastale all’Ufficio accettazione del Servizio Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio del Territorio (ex Conservatoria) competente per territorio.
Per il territorio di Genova - da Arenzano a Recco compreso entroterra - l’ufficio è in Genova, Via Finocchiaro Aprile 1 – primo piano – tel. 010/53841.
Attualmente la nota di trascrizione è automatizzata, ma è di difficile compilazione per l’utente.
In questo caso, inoltre, occorre che nel ricorso sia inserita la seguente dicitura: “le parti si impegnano a provvedere alla trascrizione, con esonero della Cancelleria da ogni responsabilità conseguente all’omessa o ritardata trascrizione”

Vedi scheda assegni separazione e divorzio
Per avere COPIE di DIVORZI E SEPARAZIONI (sentenze e verbali) vedi TABELLA
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P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA Tel: 010/569 - 2787 - 2789 - 2790 Fax: 010/569 - 2616