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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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SEPARAZIONE
CONSENSUALE DEI CONIUGI |
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| TRIBUNALE
– Volontaria Giurisdizione |
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| COS'E' |
E'
una procedura che consente ai coniugi, allorché
si verifichino fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, di separarsi
concordando le condizioni.
I coniugi possono chiedere, se sono d’accordo
su ciò,
- Di essere autorizzati a vivere separati
- Che i figli siano affidati ad entrambi
congiuntamente o con modalità condivisa,
salvo non sussistano circostanze particolari
tali da giustificare l’affidamento
esclusivo ad uno dei genitori
- Che la casa coniugale sia assegnata ad
uno dei due, anche indipendentemente dai
diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno
sulla stessa
- Di regolare consensualmente ogni rapporto
patrimoniale derivante dal matrimonio, con
la precisazione che, in presenza di figli
minori collocati prevalentemente presso
l’abitazione di uno dei genitori,
l’altro genitore è , di regola,
tenuto a contribuire al mantenimento del
figlio con un assegno mensile da corrispondere
all’altro coniuge (almeno sino alla
maggiore età del figlio), da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ISTAT
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| LEGGI
E REGOLAMENTI |
Art.
158 cod. civ. – art. 711 c.p.c.
Art. 706 sgg. cod. civ. |
| CHI |
I
coniugi congiuntamente
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| COME |
Il
ricorso
per separazione consensuale deve essere:
- diretto al Presidente del Tribunale del
luogo di residenza (o di domicilio documentato)
dei ricorrenti
- sottoscritto da entrambi i coniugi davanti
all’incaricato del servizio. L’istanza,
sottoscritta da entrambi i coniugi, può
essere depositata da avvocato munito di
procura da parte di uno o di entrambi i
coniugi.
All’udienza i coniugi devono comparire
personalmente.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova
– Volontaria giurisdizione famiglia
- 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692460
- 2374
Orario: lunedì – sabato ore 9,00
- 13,00
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| COSTO |
Tutti
gli atti e documenti relativi al procedimento
di separazione personale sono esenti da
imposte di registro, di bollo, ipotecarie,
catastali, INVIM anche relativamente ad
eventuali trasferimenti di proprietà
(sent. Corte Costituzionale n. 154/99).
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| DOCUMENTI |
da
depositare (esenti da bollo):
• stato di famiglia;
• certificato di residenza;
• certificato di matrimonio da richiedere
nel Comune dove il matrimonio è stato
celebrato
• documenti fiscali relativi ai redditi
dell’ultimo anno quando vi sono figli
minori (101, 740 ...)
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| TEMPI |
L’udienza
viene fissata di solito entro due –
sei mesi dal deposito del ricorso.
La procedura si conclude con il verbale
omologato: dalla data dell’udienza
decorrono i termini (tre anni) per richiedere
il divorzio.
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| AVVERTENZE |
Quando
vi sono figli minori gli accordi riguardanti
le condizioni di affidamento devono essere
valutate dal Tribunale.
Quando debbano intervenire nello stesso
atto di separazione trasferimenti immobiliari,
l’atto presenta una serie di problematiche
di carattere formale che dovranno essere
approfondite prima della data dell’udienza.
In particolare i coniugi devono produrre
una dichiarazione, rilasciata da un professionista
iscritto ad un albo professionale competente
(notaio, avvocato, ecc.), attestante ogni
indicazione necessaria per la redazione
della nota di trascrizione dell’atto
(in particolare tutti i dati fiscali e catastali
relativi all’immobile) e recante l’impegno
a provvedere alla tempestiva trascrizione,
fermo restando che la richiesta dichiarazione
dovrà essere depositata contestualmente
al ricorso o, comunque, prima della data
fissata per la comparizione personale.
In tali casi è consigliabile che
gli interessati si rivolgano ad un legale
o ad un notaio, per evitare difficoltà
di omologazione della separazione.
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| CASI
PARTICOLARI |
Il
ricorso può essere presentato anche
da un solo coniuge, ma in tal caso deve
essere notificato all’altro coniuge
e all’udienza devono comparire entrambi
i coniugi ed essere d’accordo.
Inoltre, se uno dei due coniugi si trova
all’estero o comunque in un’altra
città, può sottoscrivere
la domanda con firma autenticata davanti
ad un notaio.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere,
può sottoscrivere la domanda con
firma autenticata davanti al direttore
del carcere; l’altro coniuge potrà
provvedere al deposito e alla firma della
domanda in cancelleria. Il giorno dell’udienza
il detenuto dovrà essere tradotto
per la comparizione, su sua richiesta.
Se la persona non può comparire
in udienza può fare una procura
notarile che riporti
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| N.B. |
Nel
caso in cui nelle condizioni della separazione
o del divorzio sia stabilito un trasferimento
di proprietà o la costituzione
di diritto reale occorre fare copia autentica
del verbale omologato o della sentenza
e chiedere la trascrizione con voltura
catastale all’Ufficio accettazione
del Servizio Pubblicità Immobiliare
dell’Ufficio del Territorio (ex
Conservatoria) competente per territorio.
Per il territorio di Genova - da Arenzano
a Recco compreso entroterra - l’ufficio
è in Genova, Via Finocchiaro Aprile
1 – primo piano – tel. 010/53841.
Attualmente la nota di trascrizione è
automatizzata, ma è di difficile
compilazione per l’utente.
In questo caso, inoltre, occorre che nel
ricorso sia inserita la seguente dicitura:
“le parti si impegnano a provvedere
alla trascrizione, con esonero della Cancelleria
da ogni responsabilità conseguente
all’omessa o ritardata trascrizione”
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| Vedi
scheda assegni separazione e divorzio |
| Per
avere COPIE di DIVORZI E SEPARAZIONI (sentenze
e verbali) vedi TABELLA |
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