1. ASSEGNO CORRISPOSTI AL CONIUGE
2. ASSEGNO PER IL MANTENIMENTEO DELLA PROLE
(vedi
SCHEDA SEPARAZIONE CONSENSUALE)
Riferimento normativi:
art. 10 D.P.R. 597/73
artt. 3, 10 e 47 D.P.R.917/86
Premesso che rilevano solo gli assegni corrisposti
in virtù di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, dal punto di vista fiscale occorre
tenere distinti i due tipi di corresponsione:
1. ASSEGNO CORRISPOSTO
AL CONIUGE:
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge
è onere deducibile per il coniuge che
lo corrisponde e reddito imponibile per il coniuge
che lo percepisce
- l’assegno una tantum con il quale un
coniuge versa in un'unica soluzione una somma
all’altro a totale definizione dei loro
rapporti patrimoniali al contrario non è
onere deducibile per chi lo corrisponde e non
è reddito per chi lo percepisce (vedi
sentenza Corte Costituzionale 383/2001 e sentenza
Corte Cassazione 16462/2002)
2.
ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Tale assegno non costituisce reddito (art 3
D.P.R. 917/86) e non può essere dedotto.
Se
il provvedimento giudiziario non distingue tra
assegno per il coniuge e per i figli, l’assegno
si considera spettante al coniuge per la metà.