| COMPETENZA |
Art
.22 bis L. 689/81
- GIUDICE DI PACE nei seguenti casi:
1.
SANZIONE IN CONTESTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE
A € 15.493,71
2. VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (competenza
esclusiva) (art. 204 bis C.d.S.) |
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-
TRIBUNALE nei seguenti casi:
1.
SANZIONE IN CONTESTAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE
A € 15.493,71
2. SANZIONE IN CONTESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA
PECUNIARIA (ANCHE IN AGGIUNTA A QUELLA PECUNIARIA)
ATTENZIONE: la regola del valore non si applica
alla materia degli assegni e delle violazioni
al codice della strada, per le quali è
sempre competente il giudice di pace
3.
MATERIE PARTICOLARI:
- lavoro e infortuni sul lavoro
- previdenza ed assistenza (vedere nelle note
in calce)
- urbanistica ed edilizia
- ambiente ed inquinamento
- alimenti
- società ed intermediari finanziari
- tributaria e valutaria
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| COSE' |
Nei
termini specificati sull'atto che si impugna
- che decorrono dalla notifica del verbale di
contestazione, dell’ingiunzione di pagamento
da parte di un’autorità amministrativa
o della cartella esattoriale - l' interessato
può proporre opposizione (ricorso) davanti
al Giudice del luogo in cui è stata commessa
la violazione. L'opposizione può avere
ad oggetto anche le sanzioni accessorie (es.
confisca).
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LEGGI
E
REGOLAMENTI
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L.
N° 689 del 24/11/1981 artt. 22 – 22 bis
e 23.
Art.
204 bis C.d. S.
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| CHI |
Per
le opposizioni di competenza del Giudice di Pace
, il ricorso può essere:
A) presentato:
- Personalmente dall’interessato
(se trattasi di Società, dal suo legale
rappresentante) . In particolare, per le sanzioni
del Codice della Strada, dall’INTESTATARIO
del mezzo, ed eventualmente - anche in solido
- dal CONDUCENTE del mezzo (in questo caso firmato
da entrambi)
- da un delegato (occorre delega
con firma e fotocopia documento identità
dell’interessato)
- da un avvocato di regolare
mandato
B) SPEDITO PER POSTA (piego raccomandato con ricevuta
di ritorno)
Per
le opposizioni di competenza del Tribunale il
ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario
dell’infrazione (se si tratta di società,
dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato
munito di regolare mandato.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2004
del 18/03/2004 ha stabilito dichiarando l'illegittimità
dell' art. 22 L. 689/1981, che il ricorso avverso
ordinanza ingiunzione può essere spedito
per posta. |
| COME |
Si
può utilizzare il modulo
GDP (modulo
Tribunale) |
| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale – 11°
piano – stanza 32 - Ruolo generale –Tel.
010/5693014
Orario: lunedì – venerdì: ore
8,30 – 13,30
Sabato : 8,30 – 13,00
Presso gli uffici del Giudice di Pace
G.d.P. di Genova - via De Amicis 2 - Ruolo generale
– piano 7 stanza 20
Tel. 10/5694186
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00
- 12,00
G.d.P. di Recco: Ruolo generale – tel. 0185/721995
(via XXV Aprile 1 - Recco) |
| COSTO |
-
contributo unificato in base al valore VEDI
(vedi tabella)
- 1 marca per diritti forfetizzati di notifica da
euro 8,00
Il pagamento può essere effettuato :
- presso le tabaccherie
- presso gli uffici postali con apposito bollettino
- presso le banche con il modello F23
vedi sito
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/
Contributo+unificato
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| INOLTRE |
E’
necessario allegare al ricorso:
• quattro fotocopie del ricorso ex art.
22 L. 689/81;
• l’originale e quattro fotocopie
fronte-retro della cartella esattoriale o del
verbale di contestazione o dell’ordinanza
prefettizia;
• una fotocopia degli eventuali documenti
che si intendono allegare
• copia documento di riconoscimento valido
del ricorrente
• marche contributo unificato e diritti
notifica (vedi sopra)
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| ITER |
Se
non vi è la nomina di un procuratore, nel
ricorso bisogna o dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune dove ha sede il Giudice al
quale ci si rivolge; altrimenti le notifiche vengono
eseguite mediante deposito in cancelleria (in
altre parole, l’interessato non riceve la
comunicazione della data dell’udienza e
dell’esito del ricorso e, quindi, deve chiedere
queste informazioni alla cancelleria).
Il Giudice fissa l’udienza di comparizione
delle parti davanti a sé e ordina all’autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare
gli atti relativi all’accertamento. All’udienza
le parti possono stare in giudizio personalmente.
Se l’opponente non compare senza un valido
e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza
appellabile) convalida il provvedimento opposto,
salvo che l’illegittimità del provvedimento
risulti dalla documentazione allegata dall’opponente
o che l’autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato non abbia presentato la
documentazione.
Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con
sentenza appellabile in Tribunale e immediatamente
ricorribile in Cassazione nel caso di inammissibilità
pronunciata per essere il ricorso proposto fuori
termine (vedi ordinanza Cassazione 28147 del 25.11.09)
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente .
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| PREVIDENZA
E ASSISTENZA |
Contro
l’iscrizione a ruolo di contributi o premi
dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati
dal debitore nei termini previsti da disposizioni
di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati
dagli uffici, unitamente alle sanzioni e somme
aggiuntive, il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro (art. 24 decreto
legislativo 26/02/99 n. 46) con l’assistenza
obbligatoria del difensore entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente
impositore ed al concessionario. La procedura
è esente da bolli e diritti.
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| CANONE
RAI |
E'
competente l'Agenzia delle Entrate o, in mancanza
dell'Agenzia delle Entrate nel proprio Comune,
la Direzione Regionale delle Entrate, alle quali
si presenta un'istanza di autotutela ai sensi
del D.P.R. 287/92 e D.M. 37/97 |
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