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Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
 
COMPETENZA
Art .22 bis L. 689/81
- GIUDICE DI PACE nei seguenti casi:

1. SANZIONE IN CONTESTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 15.493,71
2. VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (competenza esclusiva) (art. 204 bis C.d.S.)
 

- TRIBUNALE nei seguenti casi:

1. SANZIONE IN CONTESTAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A € 15.493,71
2. SANZIONE IN CONTESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA PECUNIARIA (ANCHE IN AGGIUNTA A QUELLA PECUNIARIA)
ATTENZIONE: la regola del valore non si applica alla materia degli assegni e delle violazioni al codice della strada, per le quali è sempre competente il giudice di pace

3. MATERIE PARTICOLARI:
- lavoro e infortuni sul lavoro
- previdenza ed assistenza (vedere nelle note in calce)
- urbanistica ed edilizia
- ambiente ed inquinamento
- alimenti
- società ed intermediari finanziari
- tributaria e valutaria


COSE'

Nei termini specificati sull'atto che si impugna - che decorrono dalla notifica del verbale di contestazione, dell’ingiunzione di pagamento da parte di un’autorità amministrativa o della cartella esattoriale - l' interessato può proporre opposizione (ricorso) davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'opposizione può avere ad oggetto anche le sanzioni accessorie (es. confisca).

 

LEGGI E
REGOLAMENTI
L. N° 689 del 24/11/1981 artt. 22 – 22 bis e 23.
Art. 204 bis C.d. S.

CHI
Per le opposizioni di competenza del Giudice di Pace , il ricorso può essere:
A) presentato:
- Personalmente dall’interessato (se trattasi di Società, dal suo legale rappresentante) . In particolare, per le sanzioni del Codice della Strada, dall’INTESTATARIO del mezzo, ed eventualmente - anche in solido - dal CONDUCENTE del mezzo (in questo caso firmato da entrambi)
- da un delegato (occorre delega con firma e fotocopia documento identità dell’interessato)
- da un avvocato di regolare mandato
B) SPEDITO PER POSTA (piego raccomandato con ricevuta di ritorno)

Per le opposizioni di competenza del Tribunale il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2004 del 18/03/2004 ha stabilito dichiarando l'illegittimità dell' art. 22 L. 689/1981, che il ricorso avverso ordinanza ingiunzione può essere spedito per posta.
COME Si può utilizzare il modulo GDP (modulo Tribunale)
DOVE Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – 11° piano – stanza 32 - Ruolo generale –Tel. 010/5693014
Orario: lunedì – venerdì: ore 8,30 – 13,30
Sabato : 8,30 – 13,00

Presso gli uffici del Giudice di Pace
G.d.P. di Genova - via De Amicis 2 - Ruolo generale – piano 7 stanza 20
Tel. 10/5694186
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00

G.d.P. di Recco: Ruolo generale – tel. 0185/721995
(via XXV Aprile 1 - Recco)
COSTO - contributo unificato in base al valore VEDI (vedi tabella)
- 1 marca per diritti forfetizzati di notifica da euro 8,00
Il pagamento può essere effettuato :
- presso le tabaccherie
- presso gli uffici postali con apposito bollettino
- presso le banche con il modello F23
vedi sito
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/
Contributo+unificato



INOLTRE

E’ necessario allegare al ricorso:
• quattro fotocopie del ricorso ex art. 22 L. 689/81;
• l’originale e quattro fotocopie fronte-retro della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;
• una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare
• copia documento di riconoscimento valido del ricorrente
• marche contributo unificato e diritti notifica (vedi sopra)


ITER
Se non vi è la nomina di un procuratore, nel ricorso bisogna o dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il Giudice al quale ci si rivolge; altrimenti le notifiche vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (in altre parole, l’interessato non riceve la comunicazione della data dell’udienza e dell’esito del ricorso e, quindi, deve chiedere queste informazioni alla cancelleria).
Il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare gli atti relativi all’accertamento. All’udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione.
Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con sentenza appellabile in Tribunale e immediatamente ricorribile in Cassazione nel caso di inammissibilità pronunciata per essere il ricorso proposto fuori termine (vedi ordinanza Cassazione 28147 del 25.11.09)
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo gravi motivi, disponga diversamente .



PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contro l’iscrizione a ruolo di contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni e somme aggiuntive, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro (art. 24 decreto legislativo 26/02/99 n. 46) con l’assistenza obbligatoria del difensore entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario. La procedura è esente da bolli e diritti.

CANONE RAI

E' competente l'Agenzia delle Entrate o, in mancanza dell'Agenzia delle Entrate nel proprio Comune, la Direzione Regionale delle Entrate, alle quali si presenta un'istanza di autotutela ai sensi del D.P.R. 287/92 e D.M. 37/97

   
 
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P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA Tel: 010/569 - 2787 - 2789 - 2790 Fax: 010/569 - 2616