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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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RECUPERO
SPESE GIUSTIZIA (EX CAMPIONE) |
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Premessa
storica
PROCEDURA
RISCOSSIONE
PROCEDURA
DI RISCOSSIONE Dilazione e rateizzazione
PROCEDURA
DI RISCOSSIONE Conversione della pena pecuniaria
PROCEDURA
DI RISCOSSIONE Annullamento del credito
RISCOSSIONE
COATTIVA
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Premessa
storica |
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Ante T.U. esistevano i due
separati campioni civile e penale che si occupavano
di recuperare a favore dello stato, rispettivamente,
il campione civile le spese processuali in caso
di ammissione al gratuito patrocinio, il campione
penale le pene pecuniarie, le spese processuali
e le spese di mantenimento
Dopo il T.U. L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DIVENTA
UNICA
L'ufficio competente per la riscossione è
quello presso il magistrato il cui provvedimento
è passato in giudicato o divenuto definitivo.
Il registro unico su cui vengono caricati i crediti
da recuperare è il Mod. 3/SG "registro
dei crediti da recuperare e delle successive vicende
del credito" istituito presso gli uffici
giudicanti di 1° e 2°
Ante
31/12/97
Vi era una delega per recupero crediti da parte
del Ministero delle Finanze all’Amministrazione
Giudiziaria e, in particolare al funzionario del
campione, che utilizzava registri soggetti a duplice
ispezione (Finanze e Giustizia); il cancelliere
era “agente delle finanze”
Periodo
1/01/98 = 30/06/2002
Il decreto legislativo n.237/97 abolisce gli Uffici
autonomi di Cassa (es Ufficio Registro atti Giudiziari)
e gli adempimenti in materia di riscossione passano
al Concessionario; il Ministero della Giustizia
passa l’articolo all’Agenzia delle
Entrate che è altra amministrazione dello
Stato: si attua un vero passaggio di competenze
e viene meno la delega di cui sopra: il cancelliere
fa solo un avviso bonario di pagamento e, poi,
passa gli atti all’Agenzia delle Entrate:
il procedimento è pendente davanti all’amministrazione
finanziaria e non più davanti a quella
giudiziaria: L’agenzia delle Entrate forma
il ruolo e poi lo passa al concessionario che
è un privato che agisce in base, appunto,
ad una concessione. Le vicende del credito sono
gestite dall’agenzia delle Entrate.
Post
1/07/2002 (Testo Unico Spese Giustizia)
Il testo unico abolisce il passaggio dai campioni
all’Agenzia delle Entrate: non esiste più
passaggio intermedio: il ruolo lo emette l’ufficio
campione e lo manda al concessionario (quindi
ha competenza diretta anche per la sospensione
del ruolo)
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Procedura
riscossione |
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1. Passato in giudicato o divenuto
definitivo il provvedimento, inizia la procedura
di recupero del credito vantato dall'erario. Quantificato
il credito, sulla scorta del foglio notizie contenuto
nel fascicolo (che riporta le spese anticipate
se ripetibili e le spese prenotate a debito) [entro
1 mese dal passaggio in giudicato della sentenza
o decreto], l'ufficio RISCOSSIONE competente deve
chiedere la notifica dell' avviso bonario di pagamento
con allegato il modello F23 precompilato; (sulle
somme diverse dalle pene pecuniarie, in caso di
ritardato pagamento, maturano gli interessi moratori).
Per il decreto penale esecutivo, prima del T.U.
veniva notificato il D.P. insieme con il precetto,
ora viene notificato il d.p. con l'avviso bonario
e, quindi, l'invito a pagare entro 30 giorni e
a portare la ricevuta entro 10 giorni (all'Ufficio
Decreti Penali); se la persona non paga, nel caso
in cui il d.p. sia stato notificato all’interessato
(ovvero ipotesi equiparate ex c.p.c.) e non al
difensore domiciliatario , non si rifà
l'avviso bonario ma direttamente si emette il
ruolo.
2. entro 1 mese dalla notifica l'interessato deve
pagare mediante il mod. F23 al Concessionario
o ufficio postale o sportello bancario e, entro
10 gg., portare copia della ricevuta all'ufficio
riscossione ;
3. dopo un mese e 10 giorni dalla notifica, se
non avviene il pagamento, l'ufficio iscrive a
ruolo e consegna il ruolo al concessionario;
4. inizia la riscossione esattoriale : il concessionario
notifica la cartella esattoriale, che contiene
l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla
notifica e l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata;
5. il concessionario provvede direttamente a mezzo
degli ufficiali della riscossione al pignoramento
mobiliare o immobiliare, senza avvalersi dell'ufficiale
giudiziario;
6. nel caso di inesigibilità il concessionario
ne dà comunicazione all'ufficio riscossione;
dopo tre anni da tale data è autorizzato
il discarico.
Per le pene pecuniarie si apre invece la procedura
di conversione.(vedi infra);
7. Fino al discarico, l'ufficio può comunicare
al concessionario l'esistenza di beni del debitore
da sottoporre a esecuzione;
8. Per le spese processuali e di mantenimento
di importo inferiore a euro 25,82 (importo che
vale in via transitoria in attesa di emanando
regolamento) è previsto il discarico automatico
se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
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Procedura
riscossione - Dilazione
e rateizzazione
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a)
spese processuali e di mantenimento e sanzioni
pecuniarie processuali (cod 773T)
il debitore può chiedere (domanda
in bollo) la dilazione o la rateizzazione, sia
nella fase dell'adempimento spontaneo che della
riscossione mediante ruolo, ma prima che sia iniziata
la procedura esecutiva (ossia prima dell'atto
di pignoramento ad opera dell'ufficiale della
riscossione). Nel caso di rateizzazione o dilazione
l’azione esecutiva è sospesa.
L'interessato può chiedere a) la dilazione
di 1 anno; b) la rateizzazione fino a 30 rate;
c) la dilazione di 6 mesi e poi la rateizzazione
in 24 rate. Il provvedimento del funzionario che
accorda il beneficio e quantifica numero e importo
delle rate (che non possono essere di importo
inferiore a 50 euro) è impugnabile al TAR
e viene comunicato al concessionario per la sospensione
della procedura esecutiva, se è già
intervenuta l'iscrizione a ruolo. Le rate possono
essere pagate dal concessionario o in posta (la
1° è meglio presso il concessionario).
Inoltre, per le spese processuali e le spese di
mantenimento in carcere, la persona può
chiedere, durante tutta la procedura di recupero,
al magistrato di sorveglianza la remissione del
debito che viene concessa sul duplice presupposto
di disagiate condizioni economiche e buona condotta
nell'espiazione della pena.
Se la persona decade dal beneficio, riprende automaticamente
la riscossione.
b) sanzioni amministrative pecuniarie
(inflitte a enti che hanno commesso illeciti amministrativi
dipendenti da reato)
valgono le norme delle entrate tributarie (60
rate o sospensione di un anno e poi 48 rate)
c) pene pecuniarie (cod. 741T)
il giudice, nella stessa sentenza, può
disporre la rateizzazione in rate mensili da tre
a trenta, tenuto conto della condizione economica
del condannato.
Successivamente è l'ufficio di Sorveglianza
che può disporre la rateizzazione o il
differimento della conversione per sei mesi, accertata
però l'insolvibilità del debitore
riguardo alla pena pecuniaria (ante si riteneva
perciò che la rateizzazione potesse essere
concessa solo dopo che il concessionario avesse
accertato l'insolvibilità e fosse stata
attivata la procedura per la conversione). Vedi
domanda2
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Procedura
riscossione - Conversione della pena pecuniaria
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Entro
20 giorni dalla comunicazione di infruttuosità
del primo pignoramento da parte del concessionario,
l'ufficio competente chiede al P.M. che attivi
la procedura di conversione presso il magistrato
di sorveglianza.
Attivata la procedura, l'articolo di ruolo relativo
alla pena pecuniaria è sospeso.
Il magistrato di sorveglianza dispone accertamenti
in merito alla solvibilità:
a) se il debitore è solvibile, il concessionario
riprende la riscossione coattiva sullo stesso
articolo di ruolo
b) se è insolvibile il giudice può
disporre:
I. la rateizzazione
II. il differimento della conversione per 6 mesi
(rinnovabile una volta)
III. l’immediata conversione
Alla scadenza del termine fissato, viene ordinata
la conversione dell'intero o del residuo nel seguente
modo:
- la multa si converte in libertà controllata
per massimo 1 anno
- la ammenda si converte in libertà controllata
per massimo sei mesi
- su richiesta del condannato la pena detentiva
può essere sostituita con lavoro sostitutivo
Il ragguaglio avviene sulla base di euro 38,73
per 1 g. di libertà controllata e 25, 82
per 1 g. di lavoro sostitutivo
Pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace:
la competenza per la conversione è dello
stesso g.d.p. in funzione di giudice dell'esecuzione.
Le pene si convertono in lavoro sostitutivo o
obbligo di permanenza domiciliare
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Procedura
riscossione - Annullamento del credito |
-
per irreperibilità:
quando la notifica dell' avviso di. pagamento
avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c (notifica
a persona di residenza domicilio dimora sconosciuti),
l'ufficio annulla il credito (previo parere conforme
dell'avvocatura nel caso in cui l'importo superi
i 2.582,28 euro)
Nel caso di pene pecuniarie, il credito può
risorgere e viene iscritto a ruolo, se, dopo l'annullamento
per irreperibilità, il debitore risulta
reperibile.
Rispetto a spese e pene pecuniarie relative a
reati per i quali vi è stata condanna a
pena detentiva, nel caso di notifica ai sensi
dell'art. 143 c.p.c., l'ufficio competente annulla
e trasmette gli atti al P.M. per l'esecuzione
con il rito degli irreperibili; se poi dovesse
risultare reperibile il p.m. ritrasmette gli atti
all'ufficio competente per l'iscrizione a ruolo
- per insussistenza:
quando il credito è estinto legalmente
(prescrizione, estinzione del reato [es. revoca
del provvedimento di condanna per abolitio criminis]
per le pene pecuniarie, morte del reo per le spese
di giustizia) l'ufficio provvede all'annullamento.
Se vi è decreto del giudice (abolitio criminis,
prescrizione) il cancelliere non fa altro decreto
Le
spese processuali e di mantenimento di importo
inferiore a 16,53 euro vengono annullate se, dopo
la notifica dell'avviso di pagamento, il debitore
non paga
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Riscossione
coattiva |
vedi
norme artt.
223 e sgg. T.U. 115/2002 SPESE GIUSTIZIA
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