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Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  RECUPERO SPESE GIUSTIZIA (EX CAMPIONE)
 

Premessa storica
PROCEDURA RISCOSSIONE
PROCEDURA DI RISCOSSIONE Dilazione e rateizzazione
PROCEDURA DI RISCOSSIONE Conversione della pena pecuniaria
PROCEDURA DI RISCOSSIONE Annullamento del credito
RISCOSSIONE COATTIVA


Premessa storica
Ante T.U. esistevano i due separati campioni civile e penale che si occupavano di recuperare a favore dello stato, rispettivamente, il campione civile le spese processuali in caso di ammissione al gratuito patrocinio, il campione penale le pene pecuniarie, le spese processuali e le spese di mantenimento
Dopo il T.U. L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DIVENTA UNICA
L'ufficio competente per la riscossione è quello presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o divenuto definitivo.
Il registro unico su cui vengono caricati i crediti da recuperare è il Mod. 3/SG "registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito" istituito presso gli uffici giudicanti di 1° e 2°

Ante 31/12/97
Vi era una delega per recupero crediti da parte del Ministero delle Finanze all’Amministrazione Giudiziaria e, in particolare al funzionario del campione, che utilizzava registri soggetti a duplice ispezione (Finanze e Giustizia); il cancelliere era “agente delle finanze”

Periodo 1/01/98 = 30/06/2002
Il decreto legislativo n.237/97 abolisce gli Uffici autonomi di Cassa (es Ufficio Registro atti Giudiziari) e gli adempimenti in materia di riscossione passano al Concessionario; il Ministero della Giustizia passa l’articolo all’Agenzia delle Entrate che è altra amministrazione dello Stato: si attua un vero passaggio di competenze e viene meno la delega di cui sopra: il cancelliere fa solo un avviso bonario di pagamento e, poi, passa gli atti all’Agenzia delle Entrate: il procedimento è pendente davanti all’amministrazione finanziaria e non più davanti a quella giudiziaria: L’agenzia delle Entrate forma il ruolo e poi lo passa al concessionario che è un privato che agisce in base, appunto, ad una concessione. Le vicende del credito sono gestite dall’agenzia delle Entrate.

Post 1/07/2002 (Testo Unico Spese Giustizia)
Il testo unico abolisce il passaggio dai campioni all’Agenzia delle Entrate: non esiste più passaggio intermedio: il ruolo lo emette l’ufficio campione e lo manda al concessionario (quindi ha competenza diretta anche per la sospensione del ruolo)



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Procedura riscossione
1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento, inizia la procedura di recupero del credito vantato dall'erario. Quantificato il credito, sulla scorta del foglio notizie contenuto nel fascicolo (che riporta le spese anticipate se ripetibili e le spese prenotate a debito) [entro 1 mese dal passaggio in giudicato della sentenza o decreto], l'ufficio RISCOSSIONE competente deve chiedere la notifica dell' avviso bonario di pagamento con allegato il modello F23 precompilato; (sulle somme diverse dalle pene pecuniarie, in caso di ritardato pagamento, maturano gli interessi moratori).
Per il decreto penale esecutivo, prima del T.U. veniva notificato il D.P. insieme con il precetto, ora viene notificato il d.p. con l'avviso bonario e, quindi, l'invito a pagare entro 30 giorni e a portare la ricevuta entro 10 giorni (all'Ufficio Decreti Penali); se la persona non paga, nel caso in cui il d.p. sia stato notificato all’interessato (ovvero ipotesi equiparate ex c.p.c.) e non al difensore domiciliatario , non si rifà l'avviso bonario ma direttamente si emette il ruolo.

2. entro 1 mese dalla notifica l'interessato deve pagare mediante il mod. F23 al Concessionario o ufficio postale o sportello bancario e, entro 10 gg., portare copia della ricevuta all'ufficio riscossione ;

3. dopo un mese e 10 giorni dalla notifica, se non avviene il pagamento, l'ufficio iscrive a ruolo e consegna il ruolo al concessionario;

4. inizia la riscossione esattoriale : il concessionario notifica la cartella esattoriale, che contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;

5. il concessionario provvede direttamente a mezzo degli ufficiali della riscossione al pignoramento mobiliare o immobiliare, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario;

6. nel caso di inesigibilità il concessionario ne dà comunicazione all'ufficio riscossione; dopo tre anni da tale data è autorizzato il discarico.
Per le pene pecuniarie si apre invece la procedura di conversione.(vedi infra);

7. Fino al discarico, l'ufficio può comunicare al concessionario l'esistenza di beni del debitore da sottoporre a esecuzione;

8. Per le spese processuali e di mantenimento di importo inferiore a euro 25,82 (importo che vale in via transitoria in attesa di emanando regolamento) è previsto il discarico automatico se risulta infruttuoso il primo pignoramento.



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Procedura riscossione - Dilazione e rateizzazione
a) spese processuali e di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali (cod 773T)
il debitore può chiedere (domanda in bollo) la dilazione o la rateizzazione, sia nella fase dell'adempimento spontaneo che della riscossione mediante ruolo, ma prima che sia iniziata la procedura esecutiva (ossia prima dell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione). Nel caso di rateizzazione o dilazione l’azione esecutiva è sospesa.
L'interessato può chiedere a) la dilazione di 1 anno; b) la rateizzazione fino a 30 rate; c) la dilazione di 6 mesi e poi la rateizzazione in 24 rate. Il provvedimento del funzionario che accorda il beneficio e quantifica numero e importo delle rate (che non possono essere di importo inferiore a 50 euro) è impugnabile al TAR e viene comunicato al concessionario per la sospensione della procedura esecutiva, se è già intervenuta l'iscrizione a ruolo. Le rate possono essere pagate dal concessionario o in posta (la 1° è meglio presso il concessionario).
Inoltre, per le spese processuali e le spese di mantenimento in carcere, la persona può chiedere, durante tutta la procedura di recupero, al magistrato di sorveglianza la remissione del debito che viene concessa sul duplice presupposto di disagiate condizioni economiche e buona condotta nell'espiazione della pena.
Se la persona decade dal beneficio, riprende automaticamente la riscossione.

b) sanzioni amministrative pecuniarie
(inflitte a enti che hanno commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato)
valgono le norme delle entrate tributarie (60 rate o sospensione di un anno e poi 48 rate)

c) pene pecuniarie (cod. 741T)
il giudice, nella stessa sentenza, può disporre la rateizzazione in rate mensili da tre a trenta, tenuto conto della condizione economica del condannato.
Successivamente è l'ufficio di Sorveglianza che può disporre la rateizzazione o il differimento della conversione per sei mesi, accertata però l'insolvibilità del debitore riguardo alla pena pecuniaria (ante si riteneva perciò che la rateizzazione potesse essere concessa solo dopo che il concessionario avesse accertato l'insolvibilità e fosse stata attivata la procedura per la conversione). Vedi domanda2

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Procedura riscossione - Conversione della pena pecuniaria
Entro 20 giorni dalla comunicazione di infruttuosità del primo pignoramento da parte del concessionario, l'ufficio competente chiede al P.M. che attivi la procedura di conversione presso il magistrato di sorveglianza.
Attivata la procedura, l'articolo di ruolo relativo alla pena pecuniaria è sospeso.
Il magistrato di sorveglianza dispone accertamenti in merito alla solvibilità:
a) se il debitore è solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo

b) se è insolvibile il giudice può disporre:
I. la rateizzazione
II. il differimento della conversione per 6 mesi (rinnovabile una volta)
III. l’immediata conversione
Alla scadenza del termine fissato, viene ordinata la conversione dell'intero o del residuo nel seguente modo:
- la multa si converte in libertà controllata per massimo 1 anno
- la ammenda si converte in libertà controllata per massimo sei mesi
- su richiesta del condannato la pena detentiva può essere sostituita con lavoro sostitutivo
Il ragguaglio avviene sulla base di euro 38,73 per 1 g. di libertà controllata e 25, 82 per 1 g. di lavoro sostitutivo
Pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace: la competenza per la conversione è dello stesso g.d.p. in funzione di giudice dell'esecuzione. Le pene si convertono in lavoro sostitutivo o obbligo di permanenza domiciliare

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Procedura riscossione - Annullamento del credito
- per irreperibilità:
quando la notifica dell' avviso di. pagamento avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c (notifica a persona di residenza domicilio dimora sconosciuti), l'ufficio annulla il credito (previo parere conforme dell'avvocatura nel caso in cui l'importo superi i 2.582,28 euro)
Nel caso di pene pecuniarie, il credito può risorgere e viene iscritto a ruolo, se, dopo l'annullamento per irreperibilità, il debitore risulta reperibile.
Rispetto a spese e pene pecuniarie relative a reati per i quali vi è stata condanna a pena detentiva, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'ufficio competente annulla e trasmette gli atti al P.M. per l'esecuzione con il rito degli irreperibili; se poi dovesse risultare reperibile il p.m. ritrasmette gli atti all'ufficio competente per l'iscrizione a ruolo
- per insussistenza:
quando il credito è estinto legalmente (prescrizione, estinzione del reato [es. revoca del provvedimento di condanna per abolitio criminis] per le pene pecuniarie, morte del reo per le spese di giustizia) l'ufficio provvede all'annullamento. Se vi è decreto del giudice (abolitio criminis, prescrizione) il cancelliere non fa altro decreto

Le spese processuali e di mantenimento di importo inferiore a 16,53 euro vengono annullate se, dopo la notifica dell'avviso di pagamento, il debitore non paga

Riscossione coattiva

vedi norme artt. 223 e sgg. T.U. 115/2002 SPESE GIUSTIZIA

 

 

 
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