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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO
(NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI)
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TRIBUNALE
- Corte di Appello
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| COS’E’ |
E’
un istituto che vale nell’ambito di
un processo civile ed anche nelle procedure
di volontaria giurisdizione (separazioni
consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e
consente alla persona non abbiente di ottenere
la nomina di un avvocato e la sua assistenza
a spese dello Stato, purché le sue
pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio
è valida per ogni grado del processo
e per le procedure connesse.
Per i giudizi amministrativi è stata
istituita una Commissione per il patrocinio
a spese della Stato presso il Consiglio
di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia ed ogni tribunale
amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni
distaccate. (Legge Finanziaria 2007 Legge
27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 1308
)
La stessa disciplina si applica anche nel
processo contabile e tributario.
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ESCLUSIONI
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Non
è ammesso il patrocinio a spese dello
Stato
- nelle cause per cessione di crediti e
ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia
fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti).
- per i condannati con sentenza definitiva
per i reati di associazione mafiosa, e connessi
al traffico di tabacchi e agli stupefacenti
( novità introdotta dal pacchetto
sicurezza > legge 125/2008)
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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artt.
74–89 e 119-136 Testo Unico spese
giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115
Artt.
3 e 10 TUIR
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| CHI |
Possono
ottenere il gratuito patrocinio:
- i cittadini italiani,
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti
sul territorio nazionale
- gli apolidi
- gli enti od associazioni che non perseguano
fini di lucro e non esercitino attività
economica
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| REDDITO |
Il
reddito IMPONIBILE dell’interessato
non deve superare € 10.628,16 (tetto
modificabile ogni due anni dal Ministro
della giustizia ).
Se l’interessato convive con il coniuge
o altri familiari, il reddito, ai fini della
concessione del beneficio, è costituito
dalla somma dei redditi di tutti i componenti
la famiglia. ***
Si tiene conto solo del reddito dell’interessato
nelle cause che hanno per oggetto diritti
della personalità o se, nello stesso
processo, gli interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri
componenti del nucleo familiare conviventi
Nella determinazione dei limiti di reddito
si tiene conto anche dei redditi che sono
esenti da irpef (esempio pensione invalidità,
indennità accompagnamento, ecc.)
o che sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
Vedi anche scheda Assegni
da separazione e divorzio
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| COME
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Con
domanda
(foglio
aggiuntivo)in carta semplice
che deve essere:
- sottoscritta dall’interessato ;
- presentata dall’interessato o dal
difensore (che in tal caso autentica la
firma) o inviata a mezzo raccomandata A/R
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
competente.
La domanda, deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato (e l’indicazione
del procedimento, se già pendente)
- le enunciazioni in fatto e in diritto
utili a valutare la fondatezza della pretesa
con indicazione delle prove (documenti,
testimonianze, ecc.)
- le generalità dell’interessato
e dei componenti della famiglia e i relativi
codici fiscali;
- l’ autocertificazione riguardante
l’esistenza delle condizioni di reddito
previste per la concessione del beneficio;
- l’impegno a comunicare le eventuali
variazioni di reddito rilevanti ai fini
dell’ammissione al beneficio (termini:
trenta giorni dopo la scadenza del termine
di un anno a partire dal deposito della
domanda di ammissione o dalla precedente
comunicazione di variazione del reddito).
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Elenco
documenti da allegare
Alla domanda non deve essere allegata la
copia della dichiarazione dei redditi.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario),
per i redditi prodotti all’estero,
la domanda deve essere accompagnata da una
certificazione dell’autorità
consolare competente che attesti la verità
di quanto dichiarato nella domanda (in caso
di impossibilità quest’ultima
può essere sostituita da autocertificazione).
Il Consiglio dell’Ordine può
chiedere all’interessato la documentazione
necessaria per accertare la verità
del contenuto della domanda.
Se l’interessato non provvede a
comunicare le variazioni dei limiti di
reddito, il beneficio viene revocato con
effetto retroattivo.
La falsità o le omissioni contenute
nell’autocertificazione relative
alle condizioni di reddito sono punite
con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da € 309,81 a €
1549,37; la pena è aumentata se
da questi fatti consegue l’ottenimento
o il mantenimento del beneficio; la condanna
comporta la revoca del beneficio ed il
recupero delle somme corrisposte dallo
Stato a carico del responsabile.
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| DOVE |
Al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
- del luogo dove ha sede il magistrato davanti
al quale è in corso il processo;
- del luogo dove ha sede il magistrato competente
a conoscere del merito, se il processo non
è ancora in corso;
- del luogo dove ha sede il giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato per
i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato,
Corte dei Conti.
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| DURATA |
L’ammissione
può essere chiesta in ogni stato
e grado del processo ed è valida
per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa al beneficio rimane
soccombente (ossia perde la causa), non
può utilizzare il beneficio del patrocinio
gratuito per proporre impugnazione.
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| EFFETTI |
L’
ammissione al beneficio produce come principali
effetti:
> Difesa da parte di un difensore di
fiducia che l’interessato sceglie
tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello stato
tenuti presso i consigli dell’ordine
e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità
di nominare un consulente tecnico. Il
difensore e il consulente ricevono un
compenso anticipato dall’erario
e ridotto alla metà.
N.B. : il difensore ed il consulente tecnico
non possono chiedere o percepire dal proprio
assistito compensi o rimborsi a nessun
titolo; altrimenti commettono grave illecito
disciplinare.
> Prenotazione a debito del contributo
unificato, delle spese di notifica, delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali
e dei diritti di copia;
> Anticipazione da parte dell’Erario
di:
- onorari e spese dovuti al difensore;
- indennità e spese di viaggio
dovute a magistrati e ufficiali giudiziari
per atti compiuti fuori sede;
- indennità di trasferta e spese
di spedizione degli ufficiali giudiziari
per notifiche e atti di esecuzione a richiesta
di parte;
- spese per notificazioni a richiesta
d’ufficio.
- spese per legale pubblicità dei
provvedimenti;
- spese per il compimento di opere non
eseguite o per la distruzione di quelle
compiute.
Gli
onorari dovuti al consulente tecnico di
parte e all'ausiliario del magistrato,
sono prenotati a debito, a domanda, anche
nel caso di transazione della lite, se
non è possibile la ripetizione
dalla parte a carico della quale sono
poste le spese processuali, o dalla stessa
parte ammessa, per vittoria della causa
o per revoca dell'ammissione. Lo stesso
trattamento si applica agli onorari di
notaio per lo svolgimento di funzioni
ad essi demandate dal magistrato nei casi
previsti dalla legge e all'indennità
di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Il
compenso all’avvocato e al consulente
sono liquidati dal giudice, sentito il
parere del consiglio dell’ordine,
contestualmente al merito al termine di
ogni fase o grado del procedimento.
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| TEMPI
E ITER |
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
entro 10 giorni da quando è stata
presentata la domanda o da quando è
pervenuta, verifica l’ammissibilità
della domanda e decide sulla stessa in uno
dei seguenti modi:
- può dichiararla inammissibile;
- respingerla;
- ammettere in via anticipata e provvisoria,
se ricorrono le condizioni di reddito e
se le pretese non appaiono manifestamente
infondate.
Se il Consiglio dell’ Ordine degli
Avvocati respinge o dichiara inammissibile
l’istanza, è possibile riproporla
al giudice competente, che decide con decreto,
unitamente al merito
La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine,
sia quella del giudice) viene comunicata
all’interessato, al giudice competente
ed al direttore regionale delle entrate.
Il direttore regionale delle entrate verifica
la veridicità delle dichiarazioni
relative al reddito e può far effettuare
anche accertamenti fiscali; se risulta che
il beneficio è stato concesso sulla
base di dichiarazioni false, chiede la revoca
del beneficio e trasmette gli atti alla
Procura della Repubblica competente.
Il giudice decide definitivamente sull’istanza
sulla quale si è già pronunciato
provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine,
unitamente al merito.
Il giudice che procede revoca il provvedimento
di ammissione:
- quando, nel corso del giudizio, siano
intervenute modifiche alle condizioni di
reddito rilevanti al fini dell’ammissione
al beneficio,
- quando, concesso il beneficio in via provvisoria
dal Consiglio dell’Ordine, risultano
mancanti i presupposti per l’ammissione
o se l’interessato ha agito o resistito
con mala fede o colpa grave.
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| RECUPERO |
Il
provvedimento che condanna alle spese la
parte non ammessa al patrocinio che perde
la causa stabilisce che il pagamento sia
eseguito a favore dello Stato.
Lo Stato può esercitare rivalsa se
la parte ammessa vince la causa e perciò
si trova in condizioni di poter restituire
allo Stato quello che è stato speso
per lui:
- per le spese prenotate e anticipate se
la parte ammessa vittoriosa consegue almeno
il sestuplo delle stesse;
- per le sole spese anticipate in ogni caso,
qualunque sia la somma conseguita.
Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari
dalla parte avversa condannata alle spese
nelle cause civili o nelle cause penali
dove vi sia stata costituzione di parte
civile.
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| COSTO
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Nessuno
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| *** |
Se
una persona componente il nucleo familiare
non abita più nella stessa residenza,
occorre attivarsi presso il Comune per farne
accertare il cambio di residenza o dichiarare
l’irreperibilità. Analogamente
nel caso di coniuge separato che non abbia
trasferito la propria residenza.
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