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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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DICHIARAZIONE
DI MORTE PRESUNTA |
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TRIBUNALE
– Volontaria Giurisdizione
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| COS'E' |
Quando
sono trascorsi dieci anni dal giorno cui
risale l’ultima notizia dell’assente,
il Tribunale dell’ultimo domicilio
o dell’ultima residenza, su domanda
degli interessati, può dichiarare
presunta la morte dell’assente nel
giorno a cui risale l’ultima sua notizia.
L'effetto che ne deriva è la libera
disponibilità dei beni in capo a
coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo
e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.;
il coniuge può contrarre nuovo matrimonio,
la dichiarazione di morte presunta comporta
nella successione testamentaria, a titolo
universale, l'accrescimento della quota
in favore degli altri coeredi.
La morte presunta può essere dichiarata
anche se è mancata la dichiarazione
di assenza.
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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Art.
58 sgg. cod. civ. - artt. 726 c.p.c. e 190
att. c.p.c |
| CHI |
Possono
presentare domanda i presunti successori
legittimi, il procuratore dello scomparso
o il suo rappresentante legale, i soggetti
che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero
gravati da obbligazioni (debiti) per effetto
della morte dello scomparso o il Pubblico
Ministero.
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COME |
La
domanda si propone con ricorso, nel quale
devono essere indicati il nome, il cognome
e la residenza dei presunti successori legittimi
dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore
o rappresentante legale.
Occorre allegare:
1. atto di nascita
2. certificato storico di residenza
3. certificato di irreperibilità dello
scomparso
E’ competente il Tribunale del luogo
dell’ultimo domicilio o dell’ultima
residenza dello scomparso.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di
Genova – Volontaria giurisdizione
famiglia - 6° piano - stanza 74 -
Tel. 010/5692374
Orario: da lunedì a sabato 9,00
- 13,00
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| COSTO |
ESENTE
DA CONTRIBUTO UNIFICATO
I costi successivi si riferiscono a: copia
autentica della sentenza, spese del legale,
pubblicazioni su giornali e G.U.
Occorre una marca da € 8,00 diritti forfettizzati
notifica.
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| INOLTRE |
La
domanda deve essere pubblicata, per due
volte consecutive, per estratto, sulla G.U.
e su due giornali, con invito a chiunque
abbia notizia dello scomparso di farle pervenire
al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
La sentenza che dichiara la morte presunta
deve essere inserita per estratto nella
G.U. e in due giornali: di tale adempimento
deve essere fatta annotazione sull’originale
della sentenza. La sentenza non può
essere eseguita prima che sia passata in
giudicato e che sia compiuta l’annotazione.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta
deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
all’Ufficio di Stato Civile del Comune
di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c).;
la sentenza deve essere annotata in margine
agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento
di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).
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