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Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
 

TRIBUNALE – Volontaria Giurisdizione

COS'E'
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.
L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni.; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.
La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.

LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 58 sgg. cod. civ. - artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c
CHI
Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.

COME La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
1. atto di nascita
2. certificato storico di residenza
3. certificato di irreperibilità dello scomparso
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia - 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692374
Orario: da lunedì a sabato 9,00 - 13,00

COSTO ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.
Occorre una marca da € 8,00 diritti forfettizzati notifica.

INOLTRE
La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.
La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione.
La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c).; la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 u.c. c.p.c)
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