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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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ADOZIONE
NAZIONALE DI MINORENNE – CASI PARTICOLARI |
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( VEDI ANCHE SCHEDA:”ADOZIONE
MINORENNE DICHIARATO IN STATO DI ADOTTABILITA’)
TRIBUNALE PER I MINORENNI – Cancelleria
Adozioni
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| COS’E’ |
E’
una procedura che interessa casi diversi da
quello riguardante i minori dichiarati in
stato di adottabilità e che si conclude
comunque con sentenza del Tribunale per i
Minorenni che, verificate le condizioni, decide
sull’adozione di un minore.
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LEGGI
E
REGOLAMENTI
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art.
44 sgg. Legge 4 maggio 1983 n. 184
modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149
(Diritto del minore ad una famiglia)
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| CHI |
I minori possono essere adottati, anche
in presenza di figli legittimi:
a) da persone unite al minore da vincolo
di parentela fino al sesto grado o da preesistente
rapporto stabile e duraturo , quando il
minore si orfano di padre e di madre; in
questo caso l’adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se l’adottante è
persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere disposta solo su richiesta
di entrambi i coniugi. L’età
dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni quella di chi intende adottare;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore
sia figlio anche adottivo dell’altro
coniuge;
c) quando il minore sia orfano di padre
e di madre e con handicap accertato: anche
in questo caso l’adozione è
consentita , oltre che ai coniugi, anche
a chi non è coniugato. Se l’adottante
è persona coniugata e non separata,
l’adozione può essere disposta
su richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Quando il minore è portatore di handicap
accertato, deve essere sentito il legale
rappresentante in sua vece se il minore
non può essere sentito a causa delle
sue condizioni;
d) quando vi sia la constatata impossibilità
di affidamento pre- adottivo; anche in questo
caso l’adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se l’adottante è
persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere disposta su richiesta
di entrambi i coniugi, l’età
dell’adottante deve superare di almeno
diciotto anni l’età dell’adottato.
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| CONDIZIONI |
E’
indispensabile il consenso dell’adottando
che abbia superato i quattordici anni.
Se l’adottando ha compiuto i dodici
anni deve essere personalmente sentito.
Se di età inferiore deve essere sentito
in considerazione della sua capacità
di discernimento.
In ogni caso, se l’adottando non ha
compiuto i quattordici anni, l’adozione
può essere disposta solo dopo che
sia stato sentito il suo legale rappresentante.
Per l’adozione è necessario
l’assenso dei genitori e del coniuge
dell’adottando (salvo particolari
casi e comunque nell’interesse dell’adottando)
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| INOLTRE
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L’adozione
produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento
l’adottante o l’adottato possono
revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione
del consenso e prima della emanazione della
sentenza, l’altro coniuge può
chiedere il compimento, a suo nome, degli
atti necessari per l’adozione e questa
produce i suoi effetti dal momento della
morte dell’adottante.
Se il minore è adottato da due coniugi,
o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà
sull’adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi
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| COME |
Con
domanda in carta semplice diretta al Signor
Presidente del Tribunale per i Minorenni
del distretto di Corte di Appello dove si
trova il minore con indicate le complete
generalità degli adottanti, dei genitori
di questi e degli ADOTTANDI e dei genitori
di questi ultimi se figli di genitori noti.
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| DOCUMENTI |
DOCUMENTI
da depositare (tutti in carta semplice):
1) Certificato atto di nascita degli ADOTTANTI
2) Certificato di morte dei genitori degli
adottanti, se deceduti; se viventi, occorre
produrre dichiarazione firmata, allegando
fotocopia del documento di identità;
3) Certificato di matrimonio degli ADOTTANTI
4) Certificato di residenza degli ADOTTANTI
5) Stato di famiglia
6) Dichiarazione dalla quale risulti se
gli adottanti hanno o non hanno figli legittimi
o legittimati e la loro età
7) Copia integrale dell’atto di nascita
degli ADOTTANDI
8) Certificato di morte dei genitori degli
adottandi, se deceduti
9) Copia del decreto di nomina del tutore,
nel caso di adozione di minore, al quale
è stata aperta la tutela
10) Copia della sentenza di separazione
e di divorzio dei genitori degli adottandi
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| DOVE |
Presso
il Tribunale per i Minorenni - Viale IV Novembre,
4
Tel. 01059619241
orario: 9,00 - 12,00
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| COSTO |
la
procedura è esente da spese per bolli
e diritti.
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| ITER |
Il
Tribunale per i Minorenni, verificato che
il richiedente o i richiedenti abbiano diritto
a chiedere l’adozione, e che questa
corrisponda all’interesse del minore,
sentiti i genitori dell’adottando
dispone accurate indagini sull’adottante,
sul minore e sulla sua famiglia per accertarsi
che l’adozione sia favorevole all’adottando
sotto ogni profilo. Sentiti il pubblico
ministero, l’adottante e l’adottato,
pronuncia la sentenza.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione
degli stessi, durante la minore età
dell’adottato, spetta all’adottante
il quale non ne ha l’usufrutto legale,
ma può impiegarne le rendite per
le spese di mantenimento , istruzione ed
educazione del minore.
L’adottante deve fare l’inventario
dei beni dell’adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro 30 giorni dalla
data di comunicazione della sentenza di
adozione.
La revoca dell’adozione può
essere richiesta dall’adottante in
particolari casi o dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri
degli adottanti.
Gli effetti dell’adozione cessano
quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
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