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  ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MINORENNE DICHIARATO IN STATO DI ADOTTABILITÀ
 

(VEDI ANCHE SCHEDA “ADOZIONE NAZIONALE DI MINORENNE – ALTRI CASI)
TRIBUNALE PER I MINORENNI – Cancelleria Adozioni

 
COS’E’
E’ una procedura che si conclude con una sentenza del Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio che, verificate le condizioni, decide sull’adozione di un minorenne dichiarato in stato di adottabilità.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.


INOLTRE
Sono consentite agli stessi coniugi più adozioni anche con atti successivi; costituisce criterio preferenziale l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli o minori portatori di handicap.
Nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire con misure di carattere economico o di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale.
Alle persone che intendono adottare devono essere fornite in ogni momento, se richieste, notizie sul procedimento.
Se la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi - se maggiori degli anni 12 - devono essere sentiti; se maggiori degli anni 14 devono dare il consenso.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato nei confronti della famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi provvedono nei modi e nei termini che ritengono più opportuni.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi ente pubblico o privato devono rifiutarsi di fornire notizie, informazione, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione e informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Le informazioni riguardanti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, solo per gravi motivi, su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni (o la maggiore età per gravi motivi), può accedere alle informazioni che riguardano l’identità dei propri genitori biologici. La richiesta deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza che, verificato che non esistano gravi motivi per non accoglierla, nell’interesse del richiedente, autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste. L’autorizzazione non è richiesta per l’adottato di maggiore età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

Vedi scheda INFORMAZIONI SU GENITORI BIOLOGICI

LEGGI E
REGOLAMENTI
Legge 4 maggio 1983 n. 184 modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149
(Diritto del minore ad una famiglia)

CHI
L’adozione di un minorenne può essere chiesta da coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; tra gli stessi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. Può essere concessa anche a coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di tre anni prima del matrimonio ( la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva)
Occorre che risultino effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque l’età dell’adottando, salvo particolari casi, nell’interesse del minore (es. adozione di fratello o sorella di minore dagli stessi già adottato, altri casi, sempre nell'interesse dei minori)


COME
Con domanda (domanda 2 stranieri) in carta semplice firmata da entrambi i coniugi (nella quale si dichiara la propria disponibilità ad adottare) rivolta ad un qualsiasi Tribunale Minorile ed anche successivamente a più Tribunali (purché, in ogni caso, se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda), specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. La domanda ha validità tre anni e alla scadenza può essere rinnovata.

ALLEGARE
DOCUMENTI (da depositare tutti in carta semplice):
1) Certificato di nascita dei richiedenti (da chiedere nel luogo di nascita)
2) Certificato di morte per i genitori dei ricorrenti eventualmente deceduti
3) Dichiarazione di assenso (semplice dichiarazione) all’adozione di un minore italiano/o straniero da parte dei genitori viventi degli adottanti, alla quale va allegata fotocopia del documento di identità
4) Certificato di matrimonio
5) Certificato rilasciato dal medico provinciale o Ufficiale Sanitario attestante la sana e robusta costituzione di entrambi i coniugi, da richiedersi presso la U.S.L. territorialmente competente per residenza, con particolare riferimento all’assenza di malattie gravi e contagiose e all’effettuazione dell’analisi necessaria per escludere la presenza di lue, tbc e aids, i cui referti dovranno essere comunque allegati al certificato stesso (validità sei mesi)
6) Certificato generale del Casellario giudiziale di entrambi i coniugi (validità sei mesi)
7) Per i coniugi che devono dimostrare il periodo di convivenza: certificato storico di residenza e dichiarazione dei coniugi o atto notorio o dichiarazione sostitutiva

8) Questionario

DOVE Presso il Tribunale per i Minorenni - Viale IV Novembre, 4 –
Tel. 010/ 59619241
orario: 9,00 – 12,00


COSTO
La procedura è esente da spese per bolli e diritti (N.B.: il certificato medico si paga).
NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA


TEMPI
Non si possono definire (esistono molte istanze e pochi bambini adottabili)

ITER
Il Tribunale per i Minorenni, accertati i requisiti richiesti, dispone adeguate indagini anche presso i servizi sociali degli enti locali e aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando la precedenza alle domande dirette all’adozione di minori con età superiore ai cinque anni o con handicap accertato. Le indagini devono concludersi entro centoventi giorni, questo termine può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
Il Tribunale per i Minorenni sulla base delle indagini effettuate sceglie la coppia più idonea. Effettuato l’abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene anche il minore di età inferiore, dispone l’affidamento pre- adottivo
Il minore che ha compiuto i quattordici anni deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, se non per gravi motivi.
L’affidamento può essere revocato d’ufficio, a richiesta del pubblico ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento pre - adottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di Appello.
Decorso un anno dall’affidamento (termine prorogabile di un altro anno nell’interesse del minore), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, che deve dare espresso consenso, il minore con età superiore ai dodici anni e - nel caso - anche inferiore, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide sull’adozione con sentenza in camera di consiglio di far luogo o di non far luogo all’adozione.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento pre - adottivo

Per approfondimenti vedi scheda adozioni iter

IMPUGNAZIONI
La sentenza che dichiara se far luogo o meno all’adozione può essere impugnata davanti alla sezione per i minorenni della Corte di Appello, entro 30 giorni dalla notifica, da parte del PM, degli adottanti o del tutore (occorre il legale)
La sentenza di appello può essere impugnata presso la Corte di Cassazione entro 30 giorni dalla notifica solo per violazione o falsa applicazione delle norme.
La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.


ADOZIONE INTERNAZIONALE Domanda
Entro circa un anno si conosce l’esito dell’accertamento di idoneità (contro il provvedimento che la nega si può fare ricorso entro 10 giorni); la domanda va presentata al Tribunale di residenza.
La legge dice che i servizi sociali devono rispondere entro 4 mesi (più eventuale proroga di altri 4 mesi) e il T.M. rispondere entro i 2 successivi

Per approfondimenti vedi scheda adozioni iter

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