|
|
|
| |
Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
|
| |
|
|
|
 |
| |
ADOZIONE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MINORENNE DICHIARATO
IN STATO DI ADOTTABILITÀ |
| |
|
(VEDI ANCHE SCHEDA “ADOZIONE NAZIONALE DI
MINORENNE – ALTRI CASI)
TRIBUNALE
PER I MINORENNI – Cancelleria Adozioni
|
| |
| COS’E’ |
E’
una procedura che si conclude con una sentenza
del Tribunale per i Minorenni in camera
di consiglio che, verificate le condizioni,
decide sull’adozione di un minorenne
dichiarato in stato di adottabilità.
Per effetto dell’adozione l’adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette
il cognome.
|
| INOLTRE |
Sono
consentite agli stessi coniugi più
adozioni anche con atti successivi; costituisce
criterio preferenziale l’avere già
adottato un fratello dell’adottando
o il fare richiesta di adottare più
fratelli o minori portatori di handicap.
Nel caso di adozione di minori di età
superiore ai dodici anni o con handicap
accertato, lo Stato, le Regioni e gli enti
locali possono intervenire con misure di
carattere economico o di sostegno alla formazione
e all’inserimento sociale.
Alle persone che intendono adottare devono
essere fornite in ogni momento, se richieste,
notizie sul procedimento.
Se la domanda di adozione viene proposta
da coniugi che hanno discendenti legittimi
o legittimati, questi - se maggiori degli
anni 12 - devono essere sentiti; se maggiori
degli anni 14 devono dare il consenso.
Con l’adozione cessano i rapporti
dell’adottato nei confronti della
famiglia d’origine, salvi i divieti
matrimoniali.
Il minore adottato è informato di
tale sua condizione ed i genitori adottivi
provvedono nei modi e nei termini che ritengono
più opportuni.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale
di anagrafe e qualsiasi ente pubblico o
privato devono rifiutarsi di fornire notizie,
informazione, estratti o copie dai quali
possa risultare il rapporto di adozione
e informazioni concernenti l’identità
dei genitori biologici, salvo autorizzazione
dell’autorità giudiziaria.
Le informazioni riguardanti l’identità
dei genitori biologici possono essere fornite
ai genitori adottivi, solo per gravi motivi,
su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
L’adottato, raggiunta l’età
di venticinque anni (o la maggiore età
per gravi motivi), può accedere alle
informazioni che riguardano l’identità
dei propri genitori biologici. La richiesta
deve essere presentata al Tribunale per
i Minorenni del luogo di residenza che,
verificato che non esistano gravi motivi
per non accoglierla, nell’interesse
del richiedente, autorizza con decreto l’accesso
alle notizie richieste. L’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato
di maggiore età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
Vedi
scheda INFORMAZIONI SU GENITORI BIOLOGICI
|
LEGGI
E
REGOLAMENTI
|
Legge
4 maggio 1983 n. 184 modificata dalla legge
28 marzo 2001 n. 149
(Diritto del minore ad una famiglia)
|
| CHI |
L’adozione
di un minorenne può essere chiesta
da coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni; tra gli stessi non deve sussistere
e non deve avere avuto luogo negli ultimi
tre anni separazione personale, neppure
di fatto. Può essere concessa anche
a coniugi che abbiano convissuto in modo
stabile e continuativo per un periodo di
tre anni prima del matrimonio ( la convivenza
può essere anche non anagrafica e
la prova può essere data anche con
atto notorio o dichiarazione sostitutiva)
Occorre che risultino effettivamente idonei
e capaci di educare, istruire e mantenere
i minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto anni e non più
di quarantacinque l’età dell’adottando,
salvo particolari casi, nell’interesse
del minore (es. adozione di fratello o sorella
di minore dagli stessi già adottato,
altri casi, sempre nell'interesse dei minori)
|
| COME |
Con domanda
(domanda
2 stranieri) in carta semplice
firmata da entrambi i coniugi (nella quale
si dichiara la propria disponibilità
ad adottare) rivolta ad un qualsiasi Tribunale
Minorile ed anche successivamente a più
Tribunali (purché, in ogni caso,
se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali
ai quali precedentemente sia stata proposta
altra domanda), specificando l’eventuale
disponibilità ad adottare più
fratelli o minori portatori di handicap.
La domanda ha validità tre anni e
alla scadenza può essere rinnovata.
|
| ALLEGARE |
DOCUMENTI
(da depositare tutti in carta semplice):
1) Certificato di nascita dei richiedenti
(da chiedere nel luogo di nascita)
2) Certificato di morte per i genitori dei
ricorrenti eventualmente deceduti
3) Dichiarazione di assenso (semplice dichiarazione)
all’adozione di un minore italiano/o
straniero da parte dei genitori viventi
degli adottanti, alla quale va allegata
fotocopia del documento di identità
4) Certificato di matrimonio
5) Certificato rilasciato dal medico provinciale
o Ufficiale Sanitario attestante la sana
e robusta costituzione di entrambi i coniugi,
da richiedersi presso la U.S.L. territorialmente
competente per residenza, con particolare
riferimento all’assenza di malattie
gravi e contagiose e all’effettuazione
dell’analisi necessaria per escludere
la presenza di lue, tbc e aids, i cui referti
dovranno essere comunque allegati al certificato
stesso (validità sei mesi)
6) Certificato generale del Casellario giudiziale
di entrambi i coniugi (validità sei
mesi)
7) Per i coniugi che devono dimostrare il
periodo di convivenza: certificato storico
di residenza e dichiarazione dei coniugi
o atto notorio o dichiarazione sostitutiva
8) Questionario
|
| DOVE |
Presso
il Tribunale per i Minorenni - Viale IV Novembre,
4 –
Tel. 010/ 59619241
orario: 9,00 – 12,00
|
| COSTO |
La procedura è esente da spese per
bolli e diritti (N.B.: il certificato medico
si paga).
NON E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA
DI LEGALE IN NESSUNA FASE DELLA PROCEDURA
|
| TEMPI |
Non
si possono definire (esistono molte istanze
e pochi bambini adottabili)
|
| ITER |
Il
Tribunale per i Minorenni, accertati i requisiti
richiesti, dispone adeguate indagini anche
presso i servizi sociali degli enti locali
e aziende sanitarie locali ed ospedaliere,
dando la precedenza alle domande dirette
all’adozione di minori con età
superiore ai cinque anni o con handicap
accertato. Le indagini devono concludersi
entro centoventi giorni, questo termine
può essere prorogato una sola volta
e per non più di centoventi giorni.
Il Tribunale per i Minorenni sulla base
delle indagini effettuate sceglie la coppia
più idonea. Effettuato l’abbinamento
con la coppia ritenuta maggiormente in grado
di corrispondere alle esigenze del minore,
il Tribunale, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei
richiedenti ove esistano, il minore che
abbia compiuto i dodici anni e, se ritiene
anche il minore di età inferiore,
dispone l’affidamento pre- adottivo
Il minore che ha compiuto i quattordici
anni deve manifestare espresso consenso
all’affidamento alla coppia prescelta.
Non può essere disposto l’affidamento
di uno solo di più fratelli, tutti
in stato di adottabilità, se non
per gravi motivi.
L’affidamento può essere revocato
d’ufficio, a richiesta del pubblico
ministero, del tutore o di chi esercita
la vigilanza, con provvedimento del Tribunale
per i Minorenni.
Il Pubblico Ministero e il tutore possono
impugnare il decreto del Tribunale per i
Minorenni relativo all’affidamento
pre - adottivo o alla sua revoca entro dieci
giorni dalla comunicazione, con reclamo
alla sezione per i minorenni della Corte
di Appello.
Decorso un anno dall’affidamento (termine
prorogabile di un altro anno nell’interesse
del minore), il Tribunale per i Minorenni,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni quattordici, che
deve dare espresso consenso, il minore con
età superiore ai dodici anni e -
nel caso - anche inferiore, il tutore e
coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza, decide sull’adozione
con sentenza in camera di consiglio di far
luogo o di non far luogo all’adozione.
Nel caso di provvedimento negativo viene
meno l’affidamento pre - adottivo
Per
approfondimenti vedi scheda adozioni iter
|
| IMPUGNAZIONI |
La
sentenza che dichiara se far luogo o meno
all’adozione può essere impugnata
davanti alla sezione per i minorenni della
Corte di Appello, entro 30 giorni dalla
notifica, da parte del PM, degli adottanti
o del tutore (occorre il legale)
La sentenza di appello può essere
impugnata presso la Corte di Cassazione
entro 30 giorni dalla notifica solo per
violazione o falsa applicazione delle norme.
La sentenza che pronuncia l’adozione,
divenuta definitiva, è comunicata
all’ufficiale dello stato civile che
la annota a margine dell’atto di nascita
dell’adottato.
|
| ADOZIONE
INTERNAZIONALE |
Domanda
Entro circa un anno si conosce l’esito
dell’accertamento di idoneità
(contro il provvedimento che la nega si può
fare ricorso entro 10 giorni); la domanda
va presentata al Tribunale di residenza.
La legge dice che i servizi sociali devono
rispondere entro 4 mesi (più eventuale
proroga di altri 4 mesi) e il T.M. rispondere
entro i 2 successivi
Per
approfondimenti vedi scheda adozioni iter
|
torna alla
pagina d'indice  |
|
|
| Torna
in su |
|
|
|