| COS'E' |
Per
gli atti formati in Italia, da far valere all’estero,
davanti ad autorità estere, è prevista
la legalizzazione, che consiste nell’attestazione
ufficiale della legale qualità della persona
che ha apposto una firma in calce ad un atto e
della autenticità della firma stessa.
Tra i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja
del 5/10/1961 e per gli atti da far valere nel
territorio degli stati contraenti l’adempimento
richiesto è l’apostille
|
| CHI |
Il
soggetto privato.
E’ competente:
- la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione
gli atti sono formati, per gli atti giudiziari
e notarili (atti firmati da notai, funzionari
e collaboratori C3-C2-C1, direttori carceri, ufficiali
giudiziari, P.R.A.).
-
il Prefetto per altri atti amministrativi: atti
firmati da consoli, CCIAA, ufficiali dello stato
civile (Prefettura, area 5 - legalizzazioni):
legalizzano l’atto in lingua originale (ad
esempio: certificato di nascita che deve essere
legalizzato per poter far registrare il bambino
all’anagrafe del paese di appartenenza).
(Vedi
scheda Prefettura).
In questo caso le fasi da seguire sono le seguenti:
1) legalizzazione dell’originale da parte
della Prefettura;
2) traduzione e asseverazione della traduzione
in Tribunale;
3) legalizzazione in Tribunale secondo le regole
(vedi infra).
Occorre distinguere:
- Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione
dell’Aja occorre l’apposizione della
apostille da parte della Procura della Repubblica
- Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione
dell’Aja occorre la legalizzazione da parte
della Procura e, inoltre, il visto da parte del
Consolato dello Stato straniero in Italia (che
si paga).
- Per gli atti che vanno in Belgio, Danimarca,
Francia e Irlanda non occorre né legalizzazione
né apostille, solo asseverazione
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