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Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
 
 
LEGALIZZAZIONE APOSTILLE ATTI PUBBLICI E PRIVATI DA AUTENTICARE PER L’ESTERO

PROCURA DELLA REPUBBLICA – Segreteria Civile


COS'E'
Per gli atti formati in Italia, da far valere all’estero, davanti ad autorità estere, è prevista la legalizzazione, che consiste nell’attestazione ufficiale della legale qualità della persona che ha apposto una firma in calce ad un atto e della autenticità della firma stessa.
Tra i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 e per gli atti da far valere nel territorio degli stati contraenti l’adempimento richiesto è l’apostille

LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 33 D.P.R. 445/2000 – D.M. 10/07/71
REGOLAMENTI Convenzione AJA 5 Ottobre 1961
Convenzione AJA 11 Febbraio 1978

CHI
Il soggetto privato.
E’ competente:
- la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati, per gli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, funzionari e collaboratori C3-C2-C1, direttori carceri, ufficiali giudiziari, P.R.A.).

- il Prefetto per altri atti amministrativi: atti firmati da consoli, CCIAA, ufficiali dello stato civile (Prefettura, area 5 - legalizzazioni): legalizzano l’atto in lingua originale (ad esempio: certificato di nascita che deve essere legalizzato per poter far registrare il bambino all’anagrafe del paese di appartenenza). (Vedi scheda Prefettura).
In questo caso le fasi da seguire sono le seguenti:
1) legalizzazione dell’originale da parte della Prefettura;
2) traduzione e asseverazione della traduzione in Tribunale;
3) legalizzazione in Tribunale secondo le regole (vedi infra).

Occorre distinguere:
- Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre l’apposizione della apostille da parte della Procura della Repubblica
- Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura e, inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (che si paga).
- Per gli atti che vanno in Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda non occorre né legalizzazione né apostille, solo asseverazione

COME
L’interessato deposita nella cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale l’atto da legalizzare o apostillare

DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale – 9° piano - stanza 46 - Tel. 010/5692811 – 010/5692953. Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30 – sabato 9 -12.

COSTO Nulla

TEMPI

Gli atti legalizzati vengono riconsegnati dopo due giorni dalla presentazione.

 

 
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