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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE DI PATERNITÀ/MATERNITÀ
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TRIBUNALE
- Tribunale per i minorenni
1° fase : Volontaria giurisdizione
2° fase : Contenzioso
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| COS'E' |
Il
figlio, che non sia stato riconosciuto da
uno o da entrambi i genitori, può
agire in giudizio affinché il Tribunale,
con una sentenza, accerti chi sia il genitore
e, di conseguenza, dichiari lo "status"
di figlio naturale riconosciuto.
L'azione volta ad ottenere tale risultato
si chiama "azione di dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità
naturale".
Tale azione consente al figlio non riconosciuto
di ottenere lo status di figlio naturale
riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi
diritti del figlio "legittimo",
con conseguenze sia per il genitore, che
assumerà tutti i doveri e diritti
che un genitore ha nei confronti del figlio
legittimo, sia per il figlio che, ad esempio,
avrà tutti i diritti ereditari, di
mantenimento etc..
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| LEGGI |
art.
269 sgg cod. civ.
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| CHI |
La
dichiarazione giudiziale di paternità
(o maternità) può essere chiesta
dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio
è minorenne, l'azione può
essere promossa nel suo interesse dalla
madre (o dal padre) che lo abbia già
riconosciuto.
Qualora nessuno dei genitori abbia riconosciuto
il figlio ancora minorenne, l'azione potrà
essere promossa dal tutore, previa autorizzazione
del Tribunale per i minorenni.
L'azione giudiziale di dichiarazione di
paternità (o maternità) può
essere iniziata anche dai discendenti del
figlio naturale non riconosciuto che sia
deceduto.
Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve
essere sentito dal Tribunale prima che l'azione
sia promossa o proseguita.
L'azione volta ad ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità (o maternità)
non può essere iniziata dai figli
naturali incestuosi o da coloro che siano
comunque figli legittimi o già riconosciuti
da altri genitori.
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| NEI
CONFRONTI DI CHI |
La
dichiarazione giudiziale di paternità
(o maternità) può essere chiesta
nei confronti del presunto padre e/o della
presunta madre oppure, qualora il presunto
genitore sia morto, nei confronti degli
eredi.
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| QUANDO |
Per
il figlio l'azione è imprescrittibile.
Ciò significa che può essere
iniziata in qualunque momento nel corso
della vita del figlio che chiede sia dichiarata
la paternità o maternità.
Viceversa, qualora il figlio muoia, l'azione
dovrà essere iniziata dai suoi discendenti
entro due anni dalla data della morte, poiché,
decorso tale termine l'azione si prescrive
e, pertanto, non è più esperibile.
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DOVE |
Vi
sono 2 fasi:
1) giudizio di ammissibilità
2) giudizio di merito (contenzioso)
1)
giudizio di ammissibilità L'azione
deve essere preliminarmente ammessa dal
Tribunale (Tribunale per i minorenni nel
caso di minori), il quale valuta con un'indagine
sommaria l'esistenza di elementi che possano
giustificarla.
Tribunale di Genova - Sezione Volontaria
giurisdizione famiglia - 6° piano -
stanza 74 - Tel. 010/5692460 - 2374
Orario: da lunedì a sabato 9,00 -
13,00
(Oppure Tribunale Minorenni - Viale IV Novembre
4 - Volontaria Giurisdizione - tel. 010
- 59619250 )
2)
giudizio di merito (contenzioso) La competenza
a decidere sulla domanda di dichiarazione
giudiziale di paternità (o maternità)
spetta al Tribunale del luogo dove risiede
il presunto genitore o, qualora quest'ultimo
sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.
Nel caso in cui il figlio sia minorenne
la competenza spetta al Tribunale per i
minorenni del luogo dove il presunto genitore
risiede.
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| COSTI |
Per
la fase preliminare:
- contributo unificato € 77,00
- diritti forfettizzati di notifica €
8,00
La fase contenziosa richiede l'assistenza
del legale e i costi ordinari di una causa
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| PROVE |
È
ammesso ogni mezzo di prova, ma sono insufficienti
sia la sola dichiarazione con cui la madre
(o il padre) indichi il presunto padre (o
la presunta madre) sia la dichiarazione
del genitore che ha già riconosciuto
il figlio di avere avuto rapporti sessuali
con l'altro genitore all'epoca del concepimento.
La prova della paternità non è
facile; analisi biologiche approfondite
(DNA) consentono di arrivare a determinare
con una certezza vicinissima al 100% l'attribuzione
della paternità e/o maternità.
Per tale motivo ha particolare rilievo quale
mezzo di prova il c.d. test del DNA, che
consente, tramite l'analisi di materiale
biologico prelevato dal figlio e dal presunto
genitore, di stabilire con estrema sicurezza
se quest'ultimo si effettivamente padre
(madre) di colui che chiede la dichiarazione
di paternità (o maternità).
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