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Regio decreto 14 aprile 1910, n.
639 (in Gazz. Uff., 30 settembre n. 227). - Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
(2) L'originaria espressione «conciliatore»
deve intendersi sostituita con «giudice di pace»
a far data dall'1 maggio 1995 ai sensi dell'art. 39,
l. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione,
il debitore può contro di questa produrre ricorso
od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore,
o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente,
secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice
di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere
il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato
dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice
decreto in calce al ricorso.
Art.
4. DISPOSIZIONI GENERALI
Respinto,
in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità
adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta
la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito,
in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti
o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata,
il procedimento medesimo, esso non potrà, per
qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio
di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento
della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di
sospensione che fosse dato dalla autorità adita
per l'appello.
Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza
staccata dai prescritti bollettari.
ART.
5 DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI
Trascorso
inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art.
2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione
nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione
del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3
e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale
giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'Ufficio
del giudice di pace, al pignoramento dei beni mobili
del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non
possono essere pignorati.
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