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  GIUDICE DI PACE PROCEDURE VARIE

1. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA AL GIUDICE DI PACE: anche contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto relativa a emissione di assegni a vuoto è dato il ricorso al Giudice di Pace per gli importi fino a € 15.493,71 (al Tribunale per gli importi superiori)
Norma: art. 33 u.c. D. Lgs. 507/99
Costo: contributo unificato in base alla tabella + 8 euro diritti forfetizzati notifica

 
2. RICORSO AL GIUDICE DI PACE contro il rigetto di cancellazione o la mancata decisione da parte della C.C.I.A.A. sulla richiesta di cancellazione del protesto
( entro 20 gg. dalla richiesta).
Norma: art. 4 legge 12.02.55 n°77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari)
Competente è il giudice di pace del luogo dove risiede il protestato.
Si applicano gli artt. da 414 a 438 c.p.c.
Vedi sentenza Cassazione Sezioni Unite del 25/02/2009 n. 4464
Costo: vedi tabella

 
3. RICORSO CONTRO ATTO DI INGIUNZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 R.D. 14 APRILE 1910 N. 639
La competenza è del Giudice di Pace se la somma richiesta non è superiore a € 5000,00 (altrimenti è del Tribunale- 3° sezione civile).
Il termine è di 30 giorni dalla notifica dell’atto di ingiunzione.
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre n. 227). - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
(2) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita con «giudice di pace» a far data dall'1 maggio 1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.


Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI
Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal giudice di pace, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Art. 4. DISPOSIZIONI GENERALI

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.
Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

ART. 5 DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'Ufficio del giudice di pace, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.



 
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