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  RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI
 

COMUNE - STATO CIVILE TRIBUNALE PER I MINORENNI *

COS'E'
Ciascuno (o entrambi) dei genitori non sposati tra loro può riconoscere il figlio naturale nato o nascituro.
L'atto di riconoscimento del figlio naturale è ricevuto dall' Ufficiale di Stato Civile.

CHI
I genitori del bambino

COME
Se il riconoscimento avviene prima della nascita (riconoscimento di nascituro), i genitori devono fissare un appuntamento con l'ufficio per la stesura dell'atto e presentarsi muniti di documento d'identità valido e certificato medico attestante lo stato di gravidanza e le settimane di gestazione.
Se il riconoscimento avviene contemporaneamente alla denuncia di nascita, è necessaria la presenza dei genitori unitamente all'attestato di nascita.
Se il riconoscimento avviene dopo la nascita, i genitori devono fissare un appuntamento con l'Ufficio e presentarsi muniti di documento di identità valido. L'Ufficio di stato civile provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria per garantire la legittimità del riconoscimento.
Se una donna ha avuto un figlio da un uomo che non vuole o non può riconoscerlo può chiedere al Tribunale per i Minorenni di dichiarare l'uomo padre naturale del figlio (attribuzione giudiziale di paternità).
Se la madre muore durante il parto, senza aver fatto il riconoscimento di nascituro naturale, il padre o i parenti possono chiedere la dichiarazione giudiziale di maternità al Tribunale dei Minori.
Il riconoscimento non è consentito ai genitori di età inferiore ai 16 anni.

LEGGI
REGOLAMENTI


Art. 250 segg Codice civile - Dpr 396 del 3.1.2000

NOTA BENE

Se il minore ha meno di sedici anni occorre il consenso del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo o la sentenza del Tribunale di Minorenni che sostituisce il consenso (*) (Art. 250 c.c. "Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il Tribunale - dei Minorenni - con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante )
Se il minore ha più di sedici anni occorre il suo consenso.
Se non vi è opposizione il riconoscimento viene annotato sugli atti di stato civile.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il tribunale per i minorenni decide circa l'assunzione del cognome del padre (*).
Il riconoscimento del figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore che non ha prestato consenso preventivo viene a questo comunicato.
Se l'atto di riconoscimento viene impugnato, la relativa sentenza, passata in giudicato, viene comunicata all' ufficiale di stato civile per l'annotazione.

STATUS
La posizione dei figli naturali subisce importanti modifiche con la legge di riforma del diritto di famiglia, che parifica i diritti dei figli legittimi e dei figli naturali: si parla, dunque, di un unico rapporto di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale.
Esiste, comunque, una diversità di trattamento tra i due status di filiazione in quanto la condizione di figlio naturale si acquista solo in seguito ad un apposito atto riconoscimento, mentre la condizione di figlio legittimo si fonda sulla presunzione legata alla presenza di un matrimonio.
Con riferimento al figlio legittimo, è inoltre, previsto un procedimento contrario a quello predisposto per il figlio naturale, poiché sia la madre che il padre possono richiedere l'eventuale disconoscimento del figlio concepito nell'ambito del matrimonio. E', infatti, possibile attraverso l'indagine ematologia accertare la paternità del concepito, in caso di necessità.
In campo successorio, i diritti tra figli legittimi e naturali sono gli stessi, anche se l'istituto della legittimazione, continua a mantenere una soglia di discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio.
Effettivamente, affinché il figlio naturale, riconosciuto o riconoscibile, acquisti lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti, è indispensabile che si verifichi una delle seguenti circostanze:
1) il susseguente matrimonio due genitori naturali;
2) un provvedimento del giudice, in caso non sia possibile celebrare il matrimonio.
La legge ha, comunque, sancito il principio per il quale il figlio solo esclusivamente in seguito alla propria nascita, acquista da parte dei genitori il diritto all'assistenza morale e materiale e che ai figli naturali spetta ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti di coloro che fanno parte della famiglia legittima (art. 30 Cost.).
Il riconoscimento del figlio naturale può essere realizzato in forme diverse:
1) nell'atto di nascita;
2) con una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile;
3) con un atto pubblico o in un testamento.
In seguito al riconoscimento, il figlio naturale acquista nei confronti dei genitori gli stessi diritti e doveri del figlio legittimo, tranne alcune limitazioni in sede di successione legittima, in relazione al diritto di commutazione da parte dei figli legittimi.
Una volta poi che il figlio abbia non più un solo genitore, ma due, si aprirà - nelle opportuni sedi giudiziarie (*) - la questione del suo affidamento e del diritto di visita del genitore non affidatario. Il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio potrà anche chiedere un risarcimento all'altro genitore per il suo mancato contributo al mantenimento-istruzione-educazione del figlio.
Tale diritto al risarcimento è anche riconosciuto allo stesso figlio a titolo di risarcimento morale


   
 
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