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Come
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i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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RICONOSCIMENTO
FIGLI NATURALI |
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| COMUNE
- STATO CIVILE TRIBUNALE PER I MINORENNI *
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| COS'E' |
Ciascuno
(o entrambi) dei genitori non sposati tra
loro può riconoscere il figlio naturale
nato o nascituro.
L'atto di riconoscimento del figlio naturale
è ricevuto dall' Ufficiale di Stato
Civile.
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| CHI |
I
genitori del bambino
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| COME |
Se
il riconoscimento avviene prima della nascita
(riconoscimento di nascituro), i genitori
devono fissare un appuntamento con l'ufficio
per la stesura dell'atto e presentarsi muniti
di documento d'identità valido e
certificato medico attestante lo stato di
gravidanza e le settimane di gestazione.
Se il riconoscimento avviene contemporaneamente
alla denuncia di nascita, è necessaria
la presenza dei genitori unitamente all'attestato
di nascita.
Se il riconoscimento avviene dopo la nascita,
i genitori devono fissare un appuntamento
con l'Ufficio e presentarsi muniti di documento
di identità valido. L'Ufficio di
stato civile provvederà ad acquisire
d'ufficio la documentazione necessaria per
garantire la legittimità del riconoscimento.
Se una donna ha avuto un figlio da un uomo
che non vuole o non può riconoscerlo
può chiedere al Tribunale per i Minorenni
di dichiarare l'uomo padre naturale del
figlio (attribuzione giudiziale di paternità).
Se la madre muore durante il parto, senza
aver fatto il riconoscimento di nascituro
naturale, il padre o i parenti possono chiedere
la dichiarazione giudiziale di maternità
al Tribunale dei Minori.
Il riconoscimento non è consentito
ai genitori di età inferiore ai 16
anni.
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LEGGI
REGOLAMENTI
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Art.
250 segg Codice civile
- Dpr 396 del 3.1.2000
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| NOTA
BENE |
Se
il minore ha meno di sedici anni occorre
il consenso del genitore che ha effettuato
il riconoscimento per primo o la sentenza
del Tribunale di Minorenni che sostituisce
il consenso (*) (Art. 250 c.c. "Il
consenso non può essere rifiutato
ove il riconoscimento risponda all'interesse
del figlio. Se vi è opposizione,
su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in
contraddittorio con il genitore che si
oppone e con l'intervento del pubblico
ministero, decide il Tribunale - dei Minorenni
- con sentenza che, in caso di accoglimento
della domanda, tiene luogo del consenso
mancante )
Se il minore ha più di sedici anni
occorre il suo consenso.
Se non vi è opposizione il riconoscimento
viene annotato sugli atti di stato civile.
Il figlio naturale assume il cognome del
genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori
il figlio naturale assume il cognome del
padre.
Se la filiazione nei confronti del padre
è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte
della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo
o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio,
il tribunale per i minorenni decide circa
l'assunzione del cognome del padre (*).
Il riconoscimento del figlio naturale
già riconosciuto dall'altro genitore
che non ha prestato consenso preventivo
viene a questo comunicato.
Se l'atto di riconoscimento viene impugnato,
la relativa sentenza, passata in giudicato,
viene comunicata all' ufficiale di stato
civile per l'annotazione.
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| STATUS |
La
posizione dei figli naturali subisce importanti
modifiche con la legge di riforma del diritto
di famiglia, che parifica i diritti dei
figli legittimi e dei figli naturali: si
parla, dunque, di un unico rapporto di filiazione
a prescindere dall'esistenza o meno del
vincolo matrimoniale.
Esiste, comunque, una diversità di
trattamento tra i due status di filiazione
in quanto la condizione di figlio naturale
si acquista solo in seguito ad un apposito
atto riconoscimento, mentre la condizione
di figlio legittimo si fonda sulla presunzione
legata alla presenza di un matrimonio.
Con riferimento al figlio legittimo, è
inoltre, previsto un procedimento contrario
a quello predisposto per il figlio naturale,
poiché sia la madre che il padre
possono richiedere l'eventuale disconoscimento
del figlio concepito nell'ambito del matrimonio.
E', infatti, possibile attraverso l'indagine
ematologia accertare la paternità
del concepito, in caso di necessità.
In campo successorio, i diritti tra figli
legittimi e naturali sono gli stessi, anche
se l'istituto della legittimazione, continua
a mantenere una soglia di discriminazione
nei confronti dei figli nati al di fuori
del matrimonio.
Effettivamente, affinché il figlio
naturale, riconosciuto o riconoscibile,
acquisti lo status di figlio legittimo a
tutti gli effetti, è indispensabile
che si verifichi una delle seguenti circostanze:
1) il susseguente matrimonio due genitori
naturali;
2) un provvedimento del giudice, in caso
non sia possibile celebrare il matrimonio.
La legge ha, comunque, sancito il principio
per il quale il figlio solo esclusivamente
in seguito alla propria nascita, acquista
da parte dei genitori il diritto all'assistenza
morale e materiale e che ai figli naturali
spetta ogni tutela giuridica e sociale compatibile
con i diritti di coloro che fanno parte
della famiglia legittima (art. 30 Cost.).
Il riconoscimento del figlio naturale può
essere realizzato in forme diverse:
1) nell'atto di nascita;
2) con una dichiarazione resa all'ufficiale
di stato civile;
3) con un atto pubblico o in un testamento.
In seguito al riconoscimento, il figlio
naturale acquista nei confronti dei genitori
gli stessi diritti e doveri del figlio legittimo,
tranne alcune limitazioni in sede di successione
legittima, in relazione al diritto di commutazione
da parte dei figli legittimi.
Una volta poi che il figlio abbia non più
un solo genitore, ma due, si aprirà
- nelle opportuni sedi giudiziarie (*) -
la questione del suo affidamento e del diritto
di visita del genitore non affidatario.
Il genitore che per primo ha riconosciuto
il figlio potrà anche chiedere un
risarcimento all'altro genitore per il suo
mancato contributo al mantenimento-istruzione-educazione
del figlio.
Tale diritto al risarcimento è anche
riconosciuto allo stesso figlio a titolo
di risarcimento morale
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