| COS'E' |
E’
una procedura che prevede la possibilità
di chiedere un’equa riparazione a
chi abbia subito un danno patrimoniale o
non patrimoniale a causa dell’eccessiva
durata di un processo, ossia per il mancato
rispetto del termine ragionevole di cui
all’art. 6, paragrafo1 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali ratificata
con Legge n. 848 del 4/8/55 . Art.
6, paragrafo 1
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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Legge
24/03/2001 n.89 (Legge Pinto) Convenzione
salvaguardia diritti uomo e libertà
fondamentali; art. 111 Cost. Art
111 Costituzione |
| CHI |
La
persona che ha subito un danno a causa dell’eccessiva
durata del processo, E obbligatoria l’assistenza
di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di
reddito previste dalla legge può
chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
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COME |
La
domanda di equa riparazione si propone con
ricorso sottoscritto dal difensore munito
di procura speciale.
Il ricorso va proposto:
- nei confronti del Ministro della Giustizia
per i procedimenti ordinari
- del Ministro della Difesa per i procedimenti
militari
- del Ministero Economia e Finanze per i
procedimenti amministrativi
- del Presidente del Consiglio dei Ministri
negli altri casi
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| DOVE |
Alla
Corte d’ Appello stabilita in base
all’ art. 11 c.p.p. e 1 disp. Att.
C.p.p. ossia alla Corte d’Appello
determinata in base alla tabella A allegata
alle disp. Att. Tabella
A
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| COSTO |
La
procedura è esente da contributo unificato.
Diritti forfettizzati di notifica € 8,00
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| DOCUMENTI |
E’
necessario presentare i documenti che dimostrano
un ritardo imputabile (es. verbali di udienze
di mero rinvio, mancato deposito della C.T.U
.nei termini )
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| TERMINI |
La
domanda può essere proposta durante
il procedimento di cui si lamenta l’eccessiva
durata e comunque, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla decisione definitiva
dello stesso.
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| INOLTRE |
La
Corte di Appello, entro quattro mesi dal
deposito della domanda, deve pronunciarsi
con decreto immediatamente esecutivo ed
impugnabile in Cassazione.
La Corte nel proprio accertamento tiene
conto della complessità del caso,
del comportamento delle parti, del giudice
e degli altri soggetti coinvolti.
Ai fini della liquidazione del danno non
patrimoniale il giudice può anche
disporre adeguate forme di pubblicità.
Con questa procedura è possibile
anche lamentare l'eccessiva durata di un
processo amministrativo.
La decisione della Corte d’Appello
è ricorribile per Cassazione.
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| STORICO |
Prima
della legge Pinto, le domande di risarcimento
si proponevano alla Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo.
La giurisprudenza formatasi presso la sede
comunitaria aveva individuato il termine
di ragionevole durata del processo in:
- tre anni per il processo di 1° grado
- sei anni per tutti i gradi di giudizio
compresa la Cassazione.
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| NEWS* |
Sentenze
Cassazione Sezioni Unite n. 1338- 1339 –
1340/04 hanno stabilito che prima di poter
ricorrere alla Corte di Giustizia occorre
aver esaurito tutti i rimedi interni (ricorso
Corte Appello Legge Pinto e ricorso Cassazione)
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