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  EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
 

CORTE D’APPELLO – Volontaria Giurisdizione

COS'E'
E’ una procedura che prevede la possibilità di chiedere un’equa riparazione a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo, ossia per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con Legge n. 848 del 4/8/55 . Art. 6, paragrafo 1

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge 24/03/2001 n.89 (Legge Pinto) Convenzione salvaguardia diritti uomo e libertà fondamentali; art. 111 Cost. Art 111 Costituzione
CHI
La persona che ha subito un danno a causa dell’eccessiva durata del processo, E obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

COME
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
Il ricorso va proposto:
- nei confronti del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari
- del Ministro della Difesa per i procedimenti militari
- del Ministero Economia e Finanze per i procedimenti amministrativi
- del Presidente del Consiglio dei Ministri negli altri casi

DOVE
Alla Corte d’ Appello stabilita in base all’ art. 11 c.p.p. e 1 disp. Att. C.p.p. ossia alla Corte d’Appello determinata in base alla tabella A allegata alle disp. Att. Tabella A

COSTO La procedura è esente da contributo unificato.
Diritti forfettizzati di notifica € 8,00

DOCUMENTI
E’ necessario presentare i documenti che dimostrano un ritardo imputabile (es. verbali di udienze di mero rinvio, mancato deposito della C.T.U .nei termini )

TERMINI
La domanda può essere proposta durante il procedimento di cui si lamenta l’eccessiva durata e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla decisione definitiva dello stesso.

INOLTRE
La Corte di Appello, entro quattro mesi dal deposito della domanda, deve pronunciarsi con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.
La Corte nel proprio accertamento tiene conto della complessità del caso, del comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice può anche disporre adeguate forme di pubblicità.
Con questa procedura è possibile anche lamentare l'eccessiva durata di un processo amministrativo.
La decisione della Corte d’Appello è ricorribile per Cassazione.

STORICO
Prima della legge Pinto, le domande di risarcimento si proponevano alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
La giurisprudenza formatasi presso la sede comunitaria aveva individuato il termine di ragionevole durata del processo in:
- tre anni per il processo di 1° grado
- sei anni per tutti i gradi di giudizio compresa la Cassazione.

NEWS*
Sentenze Cassazione Sezioni Unite n. 1338- 1339 – 1340/04 hanno stabilito che prima di poter ricorrere alla Corte di Giustizia occorre aver esaurito tutti i rimedi interni (ricorso Corte Appello Legge Pinto e ricorso Cassazione)

 
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