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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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DIVORZIO
CON ISTANZA CONGIUNTA |
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TRIBUNALE
– Volontaria Giurisdizione |
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| COS'E' |
I
coniugi già separati, se sono d’accordo,
possono chiedere congiuntamente lo scioglimento
del matrimonio civile o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario,
quando sono trascorsi 3 anni dall'udienza
di comparizione davanti al presidente del
tribunale nella procedura di separazione
personale (udienza nella quale i coniugi
sono stati autorizzati a vivere separati).
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| LEGGI
E REGOLAMENTI |
Legge
1 dicembre 1970 n. 898,
modificata con legge 6 marzo 1987
n. 74
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| COME |
L’istanza
congiunta di divorzio deve essere:
- diretta al Tribunale del luogo di residenza
o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Nel divorzio contenzioso la competenza è
del tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza,
del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all'estero o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale
del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, se anche questi è residente
all'estero, a qualunque tribunale della
Repubblica. La domanda congiunta può
essere proposta al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio dell’uno
o dell’altro coniuge. [art. 4 legge
898/1970]
- sottoscritta da entrambi i coniugi
Entrambi i coniugi debbono conferire mandato
ad un legale (anche uno solo per entrambi)
ed è lui che deve depositare l’istanza.
All’udienza devono comparire personalmente,
assistiti dal legale.
E’ possibile conferire procura speciale
(a persona diversa da legale) specifica
per l’udienza di divorzio con la specifica
che le condizioni sono immodificabili.
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DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova
– Volontaria giurisdizione Famiglia
- 6° piano – stanza 74 - Tel.
010/5692374 -5692460.
Orario: lunedì – sabato: 9,00
– 13,00
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| COSTO |
Tutti
gli atti e documenti relativi al procedimento
di divorzio sono esenti da imposte di registro,
di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche
relativamente ad eventuali trasferimenti
di proprietà (sentenza Corte Costituzionale
n. 154/99).
Esente da contributo unificato
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DOCUMENTI
da
depositare (esenti da bollo): |
•
Estratto dell’atto di matrimonio del
Comune di celebrazione;
• 2 stati di famiglia dei coniugi
• 2 certificati di residenza storici
(dalla data di separazione ad oggi). Nel
caso in cui i coniugi separati abbiano a
lungo mantenuto la stessa residenza, la
separazione di fatto può essere provata
mediante la produzione di atti diversi:
attualmente viene richiesto dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
(da fare in Comune) ed inoltre, se possibile,
anche utenze o atti diversi comprovanti
la separazione di fatto. Il certificato
di residenza storico viene rilasciato dal
Comune di residenza relativamente agli ultimi
tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda
“a far data da ...”);
• copia autentica del verbale di separazione
omologato (o della sentenza di separazione
passata in giudicato), se la sentenza è
intervenuta negli ultimi 3 anni occorre
anche 1 copia informe del verbale della
1ª udienza;
• documenti fiscali dell’ultimo
anno relativi ai redditi quando vi sono
figli minori (101, unico)
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| TEMPI |
l’udienza
viene fissata, di solito, entro due –
quattro mesi dal deposito dell’istanza
congiunta (le parti, 20 giorni dopo il deposito
della domanda, devono contattare la cancelleria
per conoscere la data dell’udienza).
Se non vi sono problemi particolari, la sentenza
che dichiara cessati gli effetti del matrimonio
viene pronunciata dal Tribunale entro circa
40 giorni dall’udienza.
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| AVVERTENZE |
Quando
vi sono figli minori le condizioni concordate
per il loro affidamento devono essere valutate
dal Tribunale.
Quando debbono intervenire trasferimenti
immobiliari l’atto presenta alcune
difficoltà di ordine formale.
Sui certificati di stato civile, la certificazione
di stato libero segue alla trasmissione
della sentenza agli uffici di Stato civile
ed alla sua trascrizione (quando il Comune
nel quale è stato celebrato il matrimonio
riceve dal Tribunale – è l’ufficio
sentenze che pubblica la sentenza a curane
la trasmissione - la copia integrale della
sentenza con l’attestazione del passaggio
in giudicato e provvede alla trascrizione
sui registri dello stato civile). Il Comune
che riceve la sentenza la annota sull’atto
di matrimonio e ne dà comunicazione
ai comuni di nascita e residenza, se diversi.
Per le persone nate nel Comune di Genova
occorrono circa tre mesi.
Nel caso di separazione di fatto iniziata
prima del 1968, le parti possono solo procedere
al divorzio giudiziale
Se uno dei due coniugi si trova in carcere,
può sottoscrivere la domanda e il
mandato all’avvocato con firma autenticata
davanti al direttore del carcere.
Il giorno dell’udienza il detenuto
dovrà essere tradotto per la comparizione,
su sua richiesta.
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