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Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  DIVORZIO CON ISTANZA CONGIUNTA
  TRIBUNALE – Volontaria Giurisdizione
 
COS'E'
I coniugi già separati, se sono d’accordo, possono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando sono trascorsi 3 anni dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati).

LEGGI E REGOLAMENTI Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74


COME
L’istanza congiunta di divorzio deve essere:
- diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Nel divorzio contenzioso la competenza è del tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. [art. 4 legge 898/1970]
- sottoscritta da entrambi i coniugi
Entrambi i coniugi debbono conferire mandato ad un legale (anche uno solo per entrambi) ed è lui che deve depositare l’istanza.
All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.
E’ possibile conferire procura speciale (a persona diversa da legale) specifica per l’udienza di divorzio con la specifica che le condizioni sono immodificabili.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione Famiglia - 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692374 -5692460.
Orario: lunedì – sabato: 9,00 – 13,00


COSTO

Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente ad eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99).
Esente da contributo unificato

DOCUMENTI
da depositare (esenti da bollo):

• Estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
• 2 stati di famiglia dei coniugi
• 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto. Il certificato di residenza storico viene rilasciato dal Comune di residenza relativamente agli ultimi tre o cinque anni (salvo la persona lo richieda “a far data da ...”);
• copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche 1 copia informe del verbale della 1ª udienza;
• documenti fiscali dell’ultimo anno relativi ai redditi quando vi sono figli minori (101, unico)


TEMPI l’udienza viene fissata, di solito, entro due – quattro mesi dal deposito dell’istanza congiunta (le parti, 20 giorni dopo il deposito della domanda, devono contattare la cancelleria per conoscere la data dell’udienza).
Se non vi sono problemi particolari, la sentenza che dichiara cessati gli effetti del matrimonio viene pronunciata dal Tribunale entro circa 40 giorni dall’udienza.

AVVERTENZE
Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.
Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione (quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale – è l’ufficio sentenze che pubblica la sentenza a curane la trasmissione - la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile). Il Comune che riceve la sentenza la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.
Per le persone nate nel Comune di Genova occorrono circa tre mesi.
Nel caso di separazione di fatto iniziata prima del 1968, le parti possono solo procedere al divorzio giudiziale
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere.
Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.


 
   
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