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  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

TRIBUNALE – Ufficio Successioni


COS'E'
Gli stati, i fatti e le qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, che non rientrano tra quelli che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (tali sono quelli che risultano dai registri della pubblica amministrazione) possono essere comprovati dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.


LEGGI E REGOLAMENTI

artt. 47 e 38 D.P.R 28/12/2000 n. 445
CHI


COME
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (documento di identita’ valido)

DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale – Ufficio Successioni - 6° piano - stanza 54 - Tel. 010/5692364 - lato sinistro –
Non occorre fissare appuntamento.


COSTO
1 marca amministrativa da € 14,62 (per l'autentica della sottoscrizione che è prevista sia nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva non debba essere presentata ad una pubblica amministrazione, ma ad un privato , sia nel caso in cui la presentazione è finalizzata alla riscossione di benefici economici da parte di terzi). Il bollo occorre solo quando l’istanza è da presentarsi a privati.

N.B.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio. (vedi Cassazione)
A volte gli stranieri utilizzano la dichiarazione sostitutiva per sostituire un "certificato penale" estero quando non è possibile ottenerlo (es. per motivi politici, rifugiati, ecc.)



 
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