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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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DICHIARAZIONE
DI ASSENZA |
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TRIBUNALE
– Volontaria Giurisdizione
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| COS'E' |
Quando
sono trascorsi due anni dal giorno in cui
una persona non è più comparsa
nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza
e non se ne hanno più notizie, il
Tribunale può dichiarare l’assenza
dello scomparso. L’effetto è
quello di poter aprire gli atti di ultima
volontà dello scomparso e immettere
gli aventi diritto nel possesso temporaneo
dei beni o nell’esercizio temporaneo
dei diritti.
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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Art.
49 sgg. cod. civ. e 721
- 722 c.p.c. e 190 att. c.p.c. |
| CHI |
I
presunti successori legittimi e chiunque
creda di avere sui beni dello scomparso
diritti che dipendono dalla morte dello
stessso.
E’ competente il Tribunale del luogo
dell’ultimo domicilio o dell’ultima
residenza dello scomparso.
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COME |
La
domanda si propone con ricorso, nel quale
devono essere indicati il nome, il cognome
e la residenza dei presunti successori
legittimi dello scomparso e, se esistono,
del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
1. atto di nascita
2. stato di famiglia
3. certificato di irreperibilità
dello scomparso.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova
– Volontaria giurisdizione famiglia
- 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692460-
2374
Orario: da lunedì a sabato 9,00 - 13,00
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| COSTO |
ESENTE
DA CONTRIBUTO UNIFICATO
I costi successivi si riferiscono a: copia
autentica della sentenza, spese del legale,
pubblicazioni su giornali e G.U.
Occorre una marca da € 8,00 diritti forfettizzati
notifica
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| INOLTRE |
La
sentenza che dichiara l’assenza deve
essere inserita per estratto nella G.U.
e in due giornali: di tale adempimento deve
essere fatta annotazione sull’originale
della sentenza. La sentenza non può
essere eseguita prima che sia passata in
giudicato e che sia compiuta la predetta
annotazione.
Deve inoltre essere annotata in margine
all'atto di nascita e trascritta in margine
all'atto di matrimonio.
Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale,
su istanza di chiunque vi abbia interesse
o del pubblico ministero, ordina l'apertura
degli atti di ultima volontà dell'assente,
se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari
o legittimi, se l'assente fosse morto nel
giorno a cui risale l'ultima notizia (o
i loro rispettivi eredi) possono domandare
l'immissione nel possesso temporaneo dei
beni, che deve essere preceduta dalla formazione
dell'inventario; la stessa attribuisce a
coloro che l'ottengono e ai loro successori
l'amministrazione dei beni dell'assente,
la rappresentanza di lui in giudizio e il
godimento delle rendite dei beni nei limiti
stabiliti dalla legge.
E’ necessario l’intervento di
un avvocato.
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