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Orari di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  DICHIARAZIONE DI ASSENZA
 

TRIBUNALE – Volontaria Giurisdizione

COS'E'
Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 49 sgg. cod. civ. e 721 - 722 c.p.c. e 190 att. c.p.c.
CHI
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stessso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

COME

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
1. atto di nascita
2. stato di famiglia
3. certificato di irreperibilità dello scomparso.

DOVE Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Volontaria giurisdizione famiglia - 6° piano - stanza 74 - Tel. 010/5692460- 2374
Orario: da lunedì a sabato 9,00 - 13,00

COSTO ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.
Occorre una marca da € 8,00 diritti forfettizzati notifica

INOLTRE
La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione.
Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.
Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.
E’ necessario l’intervento di un avvocato.

 
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