| COS'E' |
La
cancellazione si chiede alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari presentando tutte le cambiali pagate o l’atto
di consenso del creditore.
Quando il conservatore rifiuta la cancellazione (se
ad es. al proprietario manchino alcune delle cambiali),
il debitore può proporre reclamo all’autorità
giudiziaria purchè abbia effettivamente pagato
(art. 2888 c.c.).
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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Artt.
2888 cod. civ - 113 att. - 737 c.p.c. |
| CHI |
Il
debitore che ha pagato
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| COME
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Con
reclamo al Tribunale del luogo ove si trova l’ufficio
dei registri immobiliari competente.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia –Tribunale - Volontaria
Giurisdizione - 11° piano – stanza 81 - Segreteria
Presidenza
orario: da lunedì a venerdì 8,30 –
13,30 – sabato escluso.
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| COSTO |
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€ 77,00 contributo unificato
- 1 marca amministrativa da € 8,00 per diritti forfettizzati
per la notifica |
| INOLTRE |
Alla
domanda vanno allegate:
- tutte le cambiali pagate e l’atto di consenso
alla cancellazione del creditore (redatto con osservanza
delle forme di cui agli artt. 2821 2835 2837 c.c.)
- rifiuto del Conservatore in originale
- copia del mutuo
- consenso alla cancellazione firmato dal creditore in
originale
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| N.B. |
I
tempi sono di circa 2- 3 mesi.
E’ il Presidente del Tribunale che delega il collegio
della 1° sezione che provvede in camera di consiglio,
sentito il conservatore e il pubblico ministero.
Il Tribunale può ordinare che la domanda sia
proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle
persone che ritiene abbiano avere interesse contrario
alla cancellazione.
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