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Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00
P.za Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA
  PROSPETTO AUTORIZZAZIONI INCAPACI
 

TUTELE

PROSPETTO AUTORIZZAZIONI INCAPACI

 

 

CHI

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA  AMMINISTRAZIONE

NOTE

MINORE sottoposto a potestà genitoriale

genitori anche disgiuntamente

 

congiuntamente per i contratti che concedono o fanno acquisire diritti personali  di  godimento

 

in caso di conflitto su questioni di particolare importanza ci si può rivolgere al Tribunale dei Minorenni    

Vendere beni immobili -
ipotecare dare in pegno,
accettare
e rinunziare eredità, accettare donazioni,promuovere giudizi:

autorizzazione
GIUDICE TUTELARE

Continuazione esercizio
impresa commerciale:
autorizzazione TRIBUNALE

Vendita beni ereditari finchè l'acquisto non è perfezionato
(accettaz. beneficiata)

autorizzazione TRIBUNALE;

dopo che l'acquisto è perfetto : autorizzazione G.T.

I beni si considerano definitivamente acquisiti quando, dopo l'inventario, risulta che non vi sono debiti o che sono stati saldati

MINORE sottoposto a tutela e INTERDETTO

 

Per gli atti indicati  nell'art. 374 

autorizzazione del GIUDICE TUTELARE.;

 

Per gli atti indicati nell'art. 375

autorizzazione del TRIBUNALE su parere del g.t.

 

Vendita beni ereditari

autorizzazione TRIBUNALE sentito il g.t

 

Continuazione esercizio impresa commerciale:

autorizzazione TRIBUNALE MINORENNI (per i  minori)

 

MINORE EMANCIPATO E INABILITATO

da soli  

(consenso del curatore per riscuotere capitali)

In generale autorizzazione del G.T. e consenso del curatore

 

Per gli atti indicato nell'art. 375

autorizzazione del TRIBUNALE su parere del g.t.

 

Continuazione  esercizio di impresa commerciale (senza assistenza curatore)

autorizzazione TRIBUNALE su parere del g.t.. e consenso curatore

 


ART. 374 COD. CIV.
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio ] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

ART. 375 COD. CIV.
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
ART 747 COD. CIV.
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso [al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare

 
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