| COS'E' |
E’
la procedura che dà valore tra privati
o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla
perizia stragiudiziale e alla traduzione, per
mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.
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LEGGI
E REGOLAMENTI
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art.
5 R.D. N° 1366 del 9/10/1922 semplificazione
dei servizi di cancelleria e segreteria - D.M.
4/1/54 (Cat. 22) - traduzioni di
lingue straniere - R.D. 20/9/34 n° 2011 (art.
32 Categorie periti e interpreti presso la camera
di commercio).
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| CHI |
La
perizia e la traduzione devono essere giurate
da chi l’ha effettuata.
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| COME
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Il
perito o il traduttore si recano in Tribunale
con un documento valido d’identità
e con la perizia o la traduzione da giurare.
Non esiste una competenza territoriale e il giuramento
può essere effettuato in qualunque Tribunale
su tutto il territorio nazionale.
Il perito o il traduttore deve trascrivere la
formula (formula
perizia – formula
traduzione) in calce alla traduzione
o in fondo alla perizia, prima degli allegati
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale –
Ufficio Asseverazioni Perizie e Traduzioni - provvisoriamente
5° piano – Stanza 42 –Tel. 010/5692746
Orario: da lunedì a venerdì 8,30 - 10,30.
contattare preventivamente l'ufficio per la conferma
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| COSTO |
€
14,62 di marche ogni quattro facciate (di 25 righe
ciascuna) della perizia o della traduzione.
Sono esenti da marche gli atti relativi a:
- separazioni e divorzi
- adozioni
- processo del lavoro
- cause civili per le quali sia già stato
pagato il contributo unificato.
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| INOLTRE |
Non
è necessario che il perito o il traduttore
siano iscritti ad apposito albo professionale
(che, inoltre, per i traduttori non esiste). Il
Tribunale dei Minorenni nelle procedure di adozione
chiede che la traduzione venga effettuata da persona
diversa dall'interessato; e così anche
la Questura.
Il Tribunale non richiede il pagamento del bollo
sugli allegati.
Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse
all’estero è necessario legalizzare
la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale (9° piano - stanza 46).
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| TEMPI |
La
perizia o la traduzione vengono riconsegnati in
originale all’interessato
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| GLOSSARIO |
Perizia
stragiudiziale = Elaborati scritti relativi
a questioni tecniche redatti da esperti non
per disposizione di un giudice; il loro valore
probatorio è quello di semplici allegazioni
tecniche difensive
Formula di giuramento = "Giuro di avere
bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi
al solo scopo di far conoscere la verità"
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