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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO |
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| TRIBUNALE
– Tutele
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| COS'E' |
E'
un istituto di che mira a tutelare, in modo
transitorio o permanente, le persone che
- per infermità o menomazioni fisiche
o psichiche, anche parziali o temporanee
- non hanno la piena autonomia nella vita
quotidiana e si trovano nell'impossibilità
di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è
un istituto previsto per far fronte a varie
tipologie di persone non autonome: anziani,
disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti,
malati gravi e terminali, persone colpite
da ictus, ecc.
L'amministratore viene nominato dal giudice
tutelare e scelto preferibilmente nello
stesso ambito familiare dell’assistito;
infatti, possono essere nominati amministratore
di sostegno: il coniuge, purché non
separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio
o il fratello o la sorella, e comunque il
parente entro il quarto grado. In alternativa
l'amministratore viene scelto tenuto conto
dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Ogni persona, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, può
- mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata - designare una persona di fiducia
quale amministratore di sostegno che abbia
cura della sua persona e del suo patrimonio.
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LEGGI
REGOLAMENTI
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Legge
n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004)
in vigore 19/03/2004
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| CHI |
La
domanda può essere presentata dall'interessato,
anche se minore, interdetto o inabilitato,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dai parenti entro in 4° grado, dagli
affini entro il 2° grado, dal tutore
o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali,
se a conoscenza di fatti tali da rendere
necessario il procedimento di amministrazione
di sostegno, devono proporre il ricorso
o darne notizia al pubblico ministero.
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COME
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Con
domanda
(domanda
enti) al giudice Tutelare del
luogo di residenza o domicilio
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| DOVE |
Tribunale
- Ufficio Tutele - 6° piano - stanza 55
-
Per informazioni tel 010 5692866
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| COSTO |
ESENTE
DA CONTRIBUTO UNIFICATO
1 marca da euro 8,00 diritti forfettizzati
di notifica
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| ITER |
Il
giudice tutelare deve sentire l'interessato
e può assumere informazioni e disporre
accertamenti anche medici; in caso di mancata
comparizione dell'interessato, il giudice
tutelare provvede comunque, emettendo entro
60 giorni dalla domanda, un decreto che,
di regola, è immediatamente esecutivo.
In caso di necessità, il giudice
tutelare può anche d'ufficio adottare
provvedimenti provvisori e urgenti (405)
per la cura della persona e del suo patrimonio
e nominare un amministratore provvisorio
per il compimento di singoli atti. (domanda
provvisoria) (domanda
provvisoria enti)
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| EFFETTI |
L’istituto
dell' amministrazione di sostegno non prevede
l'annullamento della capacità del
beneficiario a compiere validamente atti
giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione):
egli mantiene la capacità di compiere
gli atti che non richiedono la rappresentanza
o l'assistenza necessaria dell'amministratore
e, in ogni caso, può compiere da
solo gli atti necessari a soddisfare le
esigenze della vita quotidiana.
Il decreto stabilisce la durata dell'incarico
e i poteri dell'amministratore di sostegno
(lo stesso viene annotato nei registri di
stato civile a margine dell'atto di nascita
del beneficiario).
Una volta nominato, l'amministratore di
sostegno presta giuramento di svolgere il
proprio incarico con fedeltà e diligenza;
nello svolgimento dei suoi compiti deve
tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni
del beneficiario e informarlo delle decisioni
che intende prendere e, in caso di dissenso,
informarne il giudice tutelare.
Deve, comunque, periodicamente, riferire
al giudice tutelare circa il suo operato
e circa le condizioni di vita e salute del
beneficiario e annualmente rendere il conto
della propria gestione economica.
L'amministratore di sostegno deve chiedere
al Giudice Tutelare l' autorizzazione al
compimento di alcuni atti di straordinaria
amministrazione: acquisto di beni; assunzione
di obbligazioni; consenso alla cancellazione
di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione
o rinunzie di eredità e donazioni;
contrazione di mutui; promozione di giudizi;
vendita di beni immobili e mobili, costituzione
di pegni o ipoteche; divisioni o promozione
dei relativi giudizi, stipula di compromessi
e transazioni o accettazione concordati.
(atti indicati negli artt. 374 e 375 cod.
civ.) e comunque quelli che travalicano
i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento
di incarico.
Gli atti compiuti dall'amministratore di
sostegno o dal beneficiario in violazione
di norme o in eccesso di potere sono annullabili.
L'amministrazione di sostegno può
essere revocata quando ne vengono meno i
presupposti o se essa si è rivelata
non idonea a realizzare la tutela del beneficiario
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RAPPORTI
CON INTERDIZIONE
E INABILITAZIONE |
L'amministrazione
di sostegno può essere disposta anche
per una persona
interdetta o inabilitata: in questo caso
occorre presentare contemporanea mente il
ricorso per l'istituzione dell'amministrazione
di sostegno e l'istanza di revoca della
misura dell'interdizione o inabilitazione
al tribunale (in questo caso il decreto
è esecutivo dopo la pubblicazione
della sentenza di revoca dell'interdizione
o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata
in quanto misura non adeguata per la tutela
della persona, il giudice tutelare, se ritiene
che si debba promuovere un giudizio di interdizione
o inabilitazione, ne informa il Pubblico
Ministero perché provveda; in questo
caso l'amministrazione di sostegno cessa
con la pronuncia di interdizione/inabilitazione
o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione,
emerge l'opportunità di procedere
all'amministrazione di sostegno, il giudice
che procede, d'ufficio o a istanza di parte,
trasmette gli atti al giudice tutelare e
addotta i provvedimenti urgenti e provvisori.
Analogamente può procedere nel corso
del giudizio per la revoca dell' interdizione/inabilitazione.
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| NOTA
BENE |
nei
casi in cui, in precedenza si utilizzava
la procedura prevista dall'art. 361 c.c.
ora si fa ricorso all'art . 405, 5°
comma e si chiede la nomina di un amministratore
di sostegno provvisorio per il compimento
di atti determinati, a meno che l’incapace
non si opponga; in questo caso si deve fare
riferimento alla procedura di interdizione
o inabilitazione e, in caso di urgenza,
fare ricordo ex art. 361 c.c.
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ISTRUZIONI
PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI |
ALLA
PRESENTAZIONE DEI RICORSI PER LA NOMINA
DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Successivamente alla presentazione del
ricorso per la nomina di amministratore
di sostegno, i ricorrenti devono operare
nel modo seguente:
•
Telefonare in Cancelleria (tel. 010 5692782)
un mese dopo la presentazione del ricorso
per conoscere la data dell'udienza fissata
ed il nome del Giudice Tutelare davanti
al quale si tiene l'udienza.
Venuti a conoscenza della data dell'udienza
presentarsi tempestivamente alla cancelleria
del Giudice Tutelare - stanza 50, piano
6°- per ritirare copie del provvedimento
del Giudice Tutelare che fissa l'udienza
da notificare al beneficiario dell'amministrazione
ed ai parenti indicati in ricorso;
• Con le copie conformi rilasciate
dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio
notifiche atti civili - via De Amicis
2 - ore 9.30 - 11.30 - dove si deve chiedere
la notifica alle persone suindicate, fornendo
l'indirizzo preciso;
• Prima dell'udienza ritirare nello
stesso ufficio la copia notificata, che
inserita nel fascicolo attesta l'avvenuta
notifica del provvedimento che fissa l'udienza.
• Presentarsi puntualmente all'udienza
nel giorno e ora fissati.
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