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Come
fare per orientarsi tra
i servizi |
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Orari
di apertura al pubblico |
Dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Il sabato dalle 8.30 alle 13.00 |
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P.za
Portoria 1 - Piano Terra 16121 - GENOVA |
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ADOZIONE
DI MAGGIORENNI |
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| TRIBUNALE
– Volontaria Giurisdizione
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| COS'E' |
E’
una procedura che consente l'adozione di
persona maggiorenne; con essa l'adottato
acquista il diritto di anteporre il cognome
dell’adottante al proprio ed il diritto
a succedere all’adottante nella stessa
posizione dei figli legittimi, oltre che
il diritto agli alimenti. L’adozione
ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato
verso la famiglia di origine e non produce
effetti verso i parenti dell’adottante
e verso quelli dell’adottato.
Questo istituto era, in origine, previsto
per le famiglie senza figli e consentiva
di dare un figlio-erede all’adottante,
tramandando tradizioni, fortune, affetti
di una famiglia destinati ad estinguersi
per mancanza di prole.
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LEGGI
REGOLAMENTI |
Art.
291 sgg. Cod. civ. come modificati
da Legge 4 maggio 1983 n. 184
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| CHI |
Di
regola, l’adottante non deve avere
figli (legittimi o legittimati o naturali
riconosciuti *) minorenni (vedi NEWS) e
deve aver compiuto 35 anni (riducibili a
30, se il Tribunale ritiene esistente una
situazione particolare che lo giustifica);
deve, inoltre, superare di almeno 18 anni
l’età della persona che si
intende adottare.
Per l’adozione ordinaria occorre il
consenso di.
- adottante ed adottando e loro eventuali
coniugi
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali
riconosciuti *) maggiorenni dell’adottante
- dei genitori dell'adottando
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COME
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Attraverso
domanda in carta semplice, diretta al Presidente
del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia - Tribunale di
Genova – Cancelleria della Volontaria
giurisdizione – Sezione Famiglia
- 6° piano - lato sinistro –
stanza 74 Tel. 010/5692374 .
Orario:
da lunedì a sabato 9,00 - 13,00
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| COSTO |
contributo
unificato €. 77,00
1 marca € 8,00 diritti forfettizzati
per la notifica
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| DOCUMENTI |
da
depositare:
• Copia integrale dell’atto
di nascita dell’adottando, da richiedere
al comune di nascita;
• Estratto dell’atto di nascita
dell’adottante;
• Certificato di matrimonio (se coniugato)
o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante
e dell’adottando
• Certificato di morte dei genitori
dell’adottando (se deceduti) (se viventi
presenteranno il loro assenso nelle forme
dell’art. 311 c.c.);
• Certificato di stato di famiglia
dell’adottante in bollo;
• Certificato di residenza adottante
e adottando in bollo.
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| TEMPI |
Alcuni
mesi
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| AVVERTENZE |
In caso di adozione di
più di una persona (ad es. fratelli)
occorre un’istanza separata per ciascun
adottando.
Il decreto di adozione ordinaria è
soggetto a registrazione cura delle parti
interessate. La Cancelleria trasmette copia
del provvedimento agli Ufficiali dello stato
Civile per le prescritte annotazioni a margine
degli atti di nascita del maggiorenne adottando
Poiché
la documentazione da produrre deve essere
in lingua italiana, in caso di adozione
di persona straniera occorre che i documenti
originali in lingua straniera siano tradotti
e la traduzione venga giurata.
Nel caso di adozione di straniero occorre
indicare la normativa in tema di adozione
vigente nel paese di origine della persona
da adottare
•
Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del
20/07/2004: dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art 291 c.c. nella parte
in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni
non possa essere pronunciata in presenza
di figli naturali riconosciuti dall'adottante
minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.
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| NEWS |
La
Corte di Cassazione, I sezione, sentenza
n. 2426/2006 ha stabilito che la presenza
di figli minorenni dell’adottante
non sia di assoluto impedimento all’adozione,
ma richieda una valutazione caso per caso
della convenienza nell’interesse dell’adottando. |
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