| COS'E' |
E’
una procedura al termine della quale la persona
interessata ottiene il decreto che autorizza
l’abbandono del cognome aggiunto per
affiliazione.
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LEGGI
REGOLAMENTI
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Legge
20 gennaio 1994 n. 48 |
| CHI |
La
persona cui fu aggiunto il cognome dell’affiliante
a quello originario (come disponeva l’art.
408 secondo comma del Codice Civile poi
abrogato dall’art. 77 della legge
4/5/83 n. 184) o i discendenti maggiorenni.
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COME
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Con
istanza al Procuratore Generale della Corte
d’Appello nella cui giurisdizione
è situato l’ufficio dello Stato
Civile dove si trova l’atto di nascita
del richiedente.
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| DOVE |
Presso
il Palazzo di Giustizia – Procura
Generale della Repubblica - Ufficio Segreteria
civile – 11° piano – stanza
106;
orario: da lunedì a venerdì
8,30 – 13,30 – sabato escluso.
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| COSTO |
€
77,00 CONTRIBUTO UNIFICATO diritti forfettizzati
di notifica € 8,00
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| INOLTRE |
Il
Procuratore Generale acquisisce d’ufficio:
• copia dell’atto di affiliazione
• copia integrale dell’atto
di nascita
• certificato di stato di famiglia
e residenza o autocertificazione.
Successivamente
la Procura Generale emette il provvedimento
senza ulteriori formalità.
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