Come fare per.. Altri servizi Civili


registro stampa (giornali e periodici)
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova –Volontaria  -  11 piano – stanza 85  - 
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

Si consiglia di contattare preventivamente l'Ufficio al numero 010/5692786

COS'E'

Per poter pubblicare un giornale o periodico, il proprietario deve registrarlo presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione (= sede dell’editore).
E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale.

Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.

Per le PUBBLICAZIONI ON LINE  vedi infra

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 - 7 L. 08/02/48 n. 47

CHI

Il proprietario. 
Se il proprietario o l’editore è una persona giuridica è il legale rappresentante che chiede l’iscrizione.
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Per la figura del proprietario e del direttore responsabile i cittadini degli stati comunitari sono equiparati ai cittadini italiani (legge 6/02/96 n. 52).

COME

Con domanda (v. modulistica) in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale redatta secondo il facsimile. 

Se persona giuridica la domanda (v. modulistica) va redatta su carta intestata.

Da essa devono risultare:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell’Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;
  2. titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
  3. tecnica di diffusione
    - se stampa: nome e indirizzo della tipografia
    – se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente
    - se telegiornale: canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette
    – se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider,  indirizzo web della pubblicazione telematica
    [Occorre allegare dichiarazione del MISE attestante l' autorizzazione all' Internet Service Provider (ISP) che fa da supporto alla testata.
    Per ottenerla  l'editore deve presentare una richiesta a:
    Mnistero dello Sviluppo Economico
    D.G.S.C.E.R. - Divisione I
    Viale America, 201 - 00144 Roma
    Tel .050.3139.811]

Occorre allegare:

  1. nota di iscrizione a ruolo (codice oggetto 400000)
    [la nota  di iscrizione va compilata indicando, nella seconda pagina, i dati del proprietario e del direttore responsabile]
  2. per il proprietario e l’editore (se diverso dal proprietario)
    autocertificazione in carta semplice relativa a:
    - godimento dei diritti politici
    - cittadinanza  italiana ( o comunitaria)
    - fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
  3. per il direttore responsabile  autocertificazione in carta semplice relativa a:
    - godimento dei diritti politici
    - cittadinanza italiana ( o comunitaria)
    - inesistenza di mandato parlamentare
    - iscrizione all’ Albo dei Giornalisti,con specifica della data di iscrizione,    dell’elenco (pubblicisti professionisti o speciale), allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo
    - fotocopia documento di riconoscimento e C.F
  4. dichiarazione in bollo redatta secondo il facsimile, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell’editore e del direttore [compresa l’inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile] Le firme in calce a tale dichiarazione, del proprietario, dell’eventuale editore, del direttore responsabile e/o vice-direttore, devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione con firme autenticate equivale ad implicita accettazione della carica);
  5. attestazione del pagamento della tassa di concessioni governative di € 168,00 effettuato su c/c postale n.8003 - (Vedi voce costi)

E, INOLTRE: 

Per società
6.
copia autentica in bollo da € 16,00  (ogni 100 righe) dell’atto di costituzione, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati contenuti  nel certificato di vigenza della C.C.I.A.A. con indicazione dei poteri.

In considerazione delle conseguenze previste dalla legge  nel caso di false o erronee dichiarazioni, nel caso di dubbi sui dati da inserire nell’autocertificazione, l’interessato potrà verificarli presso la C.C.I.A.A.

Per associazioni:
7. copia autentica  in bollo dell’atto costitutivo registrato,  da richiedere  al notaio o all’ Agenzia delle Entrate ( alla quale  è stato presentato per l’attribuzione della partita IVA), statuto  e fotocopia  attribuzione codice fiscale/partita  IVA  attribuito da Agenzia Entrate  e, nel caso in cui non risultino dall’atto costitutivo, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati riportati nel  certificato UTG  (Prefettura) o Regione  con indicazione del legale rappresentante e dei poteri.  
In considerazione delle conseguenze previste dalla legge  nel caso di false o erronee dichiarazioni, nel caso di dubbi sui dati da inserire nell’autocertificazione, l’interessato potrà verificarli presso l’ente.

Per le onlus  (documentazione da produrre ai fini delle agevolazioni fiscali):
8.  per le  onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate   attestazione di iscrizione da richiedere  alla Direzione Regionale Ligure dell’Agenzia delle Entrate -  via Fiume 2  - Genova
oppure
9.   per le onlus “di diritto” (organizzazioni di volontariato e cooperative sociali)  iscritte al Registro regionale del Terzo Settore,  certificato/attestazione   di iscrizione  da richiedere  alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia – U.S.S. Politiche Sociali- Via Fieschi 15 – 16121 Genova (tel. 010/5485752).

In questi casi si ha diritto all’esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo (artt. 17 e 18  D.Lgs 4/12/97 n. 460).
N.B.   Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre  soggetti a bollo e diritti.

Per testate on line
10. copia del contratto  e dichiarazione del MISE attestante l' autorizzazione all' Internet Service Provider (ISP) che fa da supporto alla testata.

EFFETTI

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

COSTO
  • € 16,00 per domanda;
  • € 16,00 per dichiarazione caratteristiche periodico;
  • € 168,00 tassa di concessioni governative effettuato su c/c postale n.8003, intestato a “Agenzia delle Entrate  -  Centro Operativo di Pescara -  Tasse e concessioni governative “ (codice tariffa 8213),  utilizzando il  bollettino ad hoc VEDI 
  • € 27,00 in marche per diritti forfetizzati di notifica;
  • € 16,00 e € 9,83  in marche per ogni autentica che si esegue in cancelleria;
  • marche da bollo per gli allegati autenticati dal notaio;
  • Per le onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (ma gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/97 n. 460)
COSTI ONLUS

Tra le agevolazioni fiscali previsti per le ONLUS, vi è l’esenzione  dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative (non  dai diritti di cancelleria).
Essa spetta a:
-    Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all’anagrafe Unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle  Entrate
-    Riguardo alle ONLUS di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8 del d.lgs.460/1997, sono considerate ONLUS di diritto solo le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore.
Per avere diritto al beneficio occorre fare  esplicita menzione della particolare natura dell’ente e allegare la documentazione di cui ai punti 8 e 9.

VARIAZIONI

Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengano successivamente, con la sola differenza - rispetto ai costi - che non occorre il versamento della tassa di concessioni governative e – rispetto agli allegati - che devono essere allegati solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi [occorre sempre la nota di iscrizione a ruolo e la marca da € 27,00] [vedi domanda nella sezione modulistica]

  • per il cambiamento del PROPRIETARIO:
    domanda firmata dal nuovo proprietario; unire copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio e  regolarmente registrato;  autocertificazione  relativa a cittadinanza, e godimento diritti politici  del nuovo proprietario [vedi punto 2];  nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario [vedi punto 4];
  • nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE:
    Domanda firmata dal nuovo  legale rappresentante; unire:  verbale di assemblea in copia conforme  che ha deliberato la variazione; dichiarazione sostitutiva  contenete tutti i dati contenuti nel certificato di vigenza con indicazione dei poteri;  autocertificazione  relativa a cittadinanza  e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante [vedi punto 2]; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo legale rappresentante [vedi punto 4];
  • per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE:
    domanda firmata dal proprietario con la quale chiede la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore;  autocertificazione   relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza mandato parlamentare   e iscrizione nell’albo dei giornalisti [vedi punto 3];  nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare [vedi punto 4];
  • per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO, ecc.:
    domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo, ecc. unire verbale di assemblea che ha deliberato la variazione in copia conforme (per la tipografia non occorre  ma basta una comunicazione della tipografia nella quale si dichiara che la testata viene stampata presso di loro)
  • CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE:
    domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica, unire verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme [vedi domanda nella sezione modulistica]

 

N.B.

Per spedire il periodico in abbonamento postale occorre chiedere all’Ufficio un certificato di registrazione con domanda, firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da euro 16,00 alla quale occorre allegare ulteriore marca da euro 16,00 e 1 marca da euro 3,87

SUPPLEMENTI

Il supplemento una tantum non è soggetto a registrazione, il supplemento fisso sì.

VEDI ANCHE

deposito legale

TESTATE ON LINE

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198 [art 3 comma 4 lett. c) a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- gli editori di quotidiani on line sono  sempre tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

- per i periodici on line, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 convertito in  legge n. 103/2012, sono obbligate solo all'iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e  non sono  soggette  agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 47/948, esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica e  che:
 1 . conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati)
ovvero
 2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.

Vedi  Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni)

la Legge 198/2016  [art. 3 comma 4 lett. c)  contiene anche la definizione  di "quotidiano on  line" :  tale si  intende  quella  testata  giornalistica:
        a)  regolarmente  registrata  presso   una   cancelleria   di tribunale;
        b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine  dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
        c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici prevalentemente on line;
        d)  che  non  sia  esclusivamente  una   mera   trasposizione telematica di una testata cartacea;
        e) che produca principalmente informazione;
        f)  che  abbia  una   frequenza   di   aggiornamento   almeno quotidiana;
        g) che non si configuri esclusivamente  come  aggregatore  di notizie. 

SANZIONI

Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né que llo dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.