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Giudici popolari - procedura di nomina
DOVE

 La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune di residenza.

COS'E'

I giudici popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge N° 287 del 10/4/1951

CHI

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisisti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado;
  • per i giudici popolari delle Corti d’Assise di Appello titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
  • Per evitare una domanda inutile, l'interessato si rivolga anzitutto al Comune per verificare se, eventualmente, sia già stato iscritto "d'ufficio" (infatti l'iscrizione su domanda non dà alcun titolo di precedenza o preferenza rispetto all'iscrizione d'ufficio).
COME

Il Sindaco di ciascun Comune, ogni due anni (anno dispari) nel mese di aprile, invita con manifesti pubblici tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a chiedere - entro il mese di luglio - di essere iscritti nei due elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o Corte di Assise d’Appello. 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza. 

Una apposita Commissione comunale verifica il possesso dei requisiti dei richiedenti e compila i due separati elenchi (entro 30/08); tali elenchi sono trasmessi al Presidente del Tribunale (entro 10/09) che (entro 30/09) convoca la Commissione mandamentale, la quale procede all’unificazione degli elenchi compilando (entro 30/10):

  1. l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise;
  2. l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di Assise di Appello. 

Tali elenchi sono trasmessi ai Comuni del circondario (entro 15/11).che li pubblicano mediante affissione all’albo pretorio e pubblico manifesto (dal 15/11 al 24/11).

(Entro il 9/12 eventuali reclami)

Gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello e gli eventuali reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello.

Decisi gli eventuali reclami, il Presidente del Tribunale rivede gli elenchi e forma e approva gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e rispettivamente di Corte di Assise di Appello, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.

Gli albi approvati sono pubblicati in ciascun Comune per la parte ad esso relativa mediante affissione per dieci giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello. 

Successivamente si procede alle estrazioni nel seguente modo: vengono estratti 660 nominativi (330 uomini e 330 donne) per la Corte d’Assise e 720 (360 uomini e 360 donne) per la Corte d’Assise d’Appello. (a Genova, sede sia di Corte d’Assise che di Corte d’Assise d’Appello, le estrazioni vengono effettuate dalla Corte d’Assise anche per la Corte d’Assise d’Appello). Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Il prossimo biennio và dal 1/09/2022 al 31/08/2024.

Ogni tre mesi, poi, ogni Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè di tutti i giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. (Carabinieri)

All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

COSTO

La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi marca o diritto.

INOLTRE

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da € 2,58 a € 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

L’eventuale domanda per l’esonero deve essere motivata e documentata (es allegando un certificato medico); la dichiarazione deve essere consegnata previo contatto con la cancelleria o in seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono i seguenti compensi:

  1. lavoratore dipendente con retribuzione € 25,82
  2. lavoratore dipendente senza diritto a retribuzione * € 51,65 nel periodo in cui esercitano le funzioni
  3. pensionati € 25,82
  4. disoccupati ** € 25,82
  5. casalinghe € 51,65
  6. lavoratori autonomi *** € 51,65

* devono allegare dichiarazione del datore di lavoro

** devono presentare copia iscrizione Centro per Impiego

*** devono allegare copia iscrizione ordine – partita Iva ecc

indennità speciale (rischio posto ecc.) per giorno di effettiva udienza soggetto ad adeguamento ISTAT L. n° 27 del 19/2/81 per triennio;

€ 40,85  per l’anno 2023

rimborso spese viaggio (costo biglietto ferroviario 1° classe – bus A/R)

L’ufficio rilascia attestazione del pagamento del compenso al giudice popolare per la dichiarazione dei redditi e ne inoltra una copia all’ufficio da cui dipende (per i dipendenti pubblici).