Recupero crediti civili e penali| Scheda aggiornata al 18/05/2013 |
| DOVE | Corte d'Appello di Genova - Ufficio Recupero Crediti - 8 °piano - stanza 50 - tel 010 5692606 - 604 Tribunale di Genova - Ufficio Recupero Crediti - 5° piano - stanze 2 - 6 - tel. 010 5692985 - 796 Giudice di Pace di Genova - Ufficio Recupero Crediti - 5° piano - stanza 7 - tel. 010 5694264
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| EQUITALIA GIUSTIZIA - COS'E' | Equitalia Giustizia è una società per azioni incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss. legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia. In particolare, Equitalia Giustizia, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari, deve: • acquisire i dati anagrafici dei debitori; • quantificare ed iscrivere a ruolo il credito; • curare le procedure successive per la riscossione.
Per quanto riguarda il contributo unificato, prima dell’iscrizione a ruolo Equitalia Giustizia notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il mod. F23 allegato allo stesso invito. In caso di mancata adesione a questo invito, Equitalia Giustizia procede alla notifica del conseguente provvedimento sanzionatorio, nonché all’iscrizione a ruolo sia del contributo unificato, sia della sanzione.
Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da una convenzione con il Ministero della Giustizia, sottoscritta il 23 settembre 2010. Tale convenzione si applica ai crediti relativi alle spese e alle pene pecuniarie, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena.
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| ITER | Equitalia procede all’iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto
definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo ovvero, per le spese
di mantenimento in carcere, dal momento della cessata espiazione in
istituto. |
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| PAGAMENTO | Le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo sono indicate nelle istruzioni contenute nella cartella.
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| ANNULLAMENTO/SPSPENSIONE | Gli uffici giudiziari rimangono, comunque, titolari dei crediti di giustizia e, quindi, i debitori di giustizia devono indirizzare agli uffici Recupero crediti e non a Equitalia Giustizia, eventuali richieste di annullamento (“sgravio”) o sospensione delle somme iscritte a ruolo.
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| RATEIZZAZIONE | I debitori che intendono chiedere la rateazione del pagamento dei crediti di giustizia iscritti a ruolo devono seguire le seguenti indicazioni :
a) spese processuali e di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali (cod F23 738T – CODICE CARTELLA 1E10 ) b) cassa ammenda (COD F23 1AET - CODICE CARTELLA 1E02 ) c) sanzioni amministrative pecuniarie (inflitte a enti che hanno commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato) Per tutte queste ipotesi - dall’entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 - la competenza per la rateazione spetta agli agenti della riscossione. (EQUITALIA). Valgono le norme delle entrate tributarie per quanto riguarda il numero e l’importo delle rate, che non possono essere inferiori a 100 euro. Per importi fino a 50.000 euro non occorre allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica ; le rate concedibili sono 72. Per importi superiori a 50.000 euro occorre, invece, allegare documentazione che dimostri la situazione di temporanea difficoltà economica ; le rate concedibili sono 72.
N.B. Le spese processuali e quelle di mantenimento in carcere sono, inoltre, rimettibili per chi si trovi in disagiate condizioni economiche. Vedi scheda REMISSIONE DEL DEBITO d) pene pecuniarie (cod. F23 772T – COD CARTELLA 1E08 ) E' il
giudice che, nella stessa sentenza, può disporre la rateizzazione in rate
mensili da tre a trenta, tenuto conto della condizione economica del
condannato. Dopo che il provvedimento è passato in giudicato, l’istanza - motivata e corredata dalla documentazione dalla quale risulta la difficoltà economica (CUD – estratto INPS, ecc.) – va’ presentata al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente, se non detenuto; se detenuto - cfr. art. 677 c.p.p. - la competenza è del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Alla domanda occorre allegare: • Copia del titolo con passaggio in giudicato • busta paga o CUD • eventualmente dichiarazione di disoccupazione resa dal soggetto con allegato impegno di terza persona che garantisce di pagare, allegando situazione reddituale del garante dichiarazione (busta paga o CUD) L’istanza viene mandata al P.M. per il parere; se favorevole, il magistrato di sorveglianza pronuncia provvedimento de plano (se ci sono problemi, viene fissata udienza, nella quale la persona deve essere assistita da legale) con il quale stabilisce il numero delle rate (per la quantificazione delle stesse manda all’ufficio recupero crediti competente, titolare del credito). L' Ufficio di Sorveglianza dispone la rateizzazione entro un mese circa dalla domanda, accertata però l'insolvibilità del debitore riguardo alla pena pecuniaria, attraverso controlli affidati agli organi finanziari e di Polizia Giudiziaria finalizzati a constatare l’effettivo stato economico del richiedente. Vedi domanda rateizzazione nella sezione MODULI La domanda di rateizzazione non sospende però l’esecuzione. Il ruolo viene sospeso con il pagamento della prima rata da parte del debitore (il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il beneficio). Se il credito è rateizzato prima dell’iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l’intero o per il residuo. Se il credito è rateizzato dopo l’iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l’intero o per il residuo. (art. 218 T.U. spese giustizia); i pagamenti rateali disposti dopo il passato in giudicato dovrebbero sempre essere effettuati presso il recupero crediti. Nell’ipotesi di rateizzazione, l’aggio e le spese di notifica restano a carico di Equitalia.
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